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Guide e consigli

Diritto tributario riassunto, Dispense di Diritto Tributario

Riassunto del libro "Manuale di diritto tributario" (Andrea Carinci e di Thomas Tassani, settembre 2025) integrato con alcune lezioni del professor Giovanardi

Tipologia: Dispense

2024/2025

In vendita dal 27/11/2025

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DIRITTO TRIBUTARIO
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CAPITOLO 1: GRAMMATICA TRIBUTARIA 8
IL TRIBUTO 9
Categorizzazione dei tributi 10
Contributo speciale 11
Monopolio fiscale 12
Tributi di scopo 12
Struttura del tributo 12
Linterpretazione della norma tributaria 14
I soggetti dellinterpretazione giuridica tributaria 14
Applicazione della norma tributaria e incertezza giuridica 15
CAPITOLO 2: IL SISTEMA DELLE FONTI DI DRITTO TRIBUTARIO 17
Rapporti tra coordinamento interno e ordinamento dellunione europea 17
Convenzioni internazionali (c.d. diritto pattizio internazionale) 18
Leggi e atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs) 20
Decreto legislativo 21
Lautonomia tributaria delle regioni e degli enti territoriali 21
Leggi regionali 21
Le fonti di soft law 25
CIRCOLARI E INTERPELLI 25
Consulenza giuridica 26
Interpelli (art. 11 Statuto) 27
Consultazione semplificata 31
CAPITOLO 3: PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO 33
Il concetto di prestazione patrimoniale imposta 34
Riserva di legge e fonti normative secondarie 36
Capacità contributiva e riferibilità soggettiva del presupposto del tributo 39
La capacità contributiva quale forza economica: la rilevanza dei fatti-indici 40
Capacità contributiva e forza economica: i limiti massimi al prelievo 41
Il carattere di EFFETTIVITÀ della capacità contributiva 41
Il carattere di ATTUALITÀ della capacità contributiva 42
Capacità contributiva e uguaglianza fiscale 45
Capacità contributiva e coerenza interna del tributo 46
I principi generali contenuti nello Statuto del contribuente 47
I principi generali dellUe 47
I principi propri 48
I principi comuni 48
CAPITOLO 4: IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO 49
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I termini decadenziali 117
I vizi dellatto 118
Tipologie di vizio 118
Il regime delle invalidità 118
SEZIONE III: LATTIVITÀ SANZIONATORIA 119
Le sanzioni tributarie 119
Le sanzioni amministrative: le fonti e i principi informatori 120
Il principio di legalità 120
Il favor rei 120
La proporzionalità 121
Imputabilità e colpevolezza 121
Le cause di non punibilità 122
La determinazione delle sanzioni 124
Cumulo giuridico e progressione 124
Il ravvedimento operoso 126
I procedimenti di irrogazione delle sanzioni 127
Le singole fattispecie sanzionatorie 129
Le sanzioni penali tributarie 130
Le nozioni generali e le singole fattispecie punitive 130
Il principio di specialità 131
Le cause di non punibilità 132
La confisca 132
La confisca allargata e la nuova responsabilità degli enti per i reati tributari 133
Rapporto tra processo penale e procedimento e processo tributario 133
SEZIONE IV: LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 134
Lattività di riscossione 134
I soggetti attivi nella riscossione 135
Il discarico delle quote affidate 136
I soggetti passivi della riscossione 136
La riscossione coattiva 137
La riscossione in base al ruolo 137
Il ruolo 137
La cartella di pagamento 138
Laccertamento esecutivo 139
Gli atti secondari e laccertamento per il caso di pericolo della riscossione 140
Laccertamento esecutivo nei tributi locali 141
Lingiunzione fiscale 141
La rateazione 142
Le misure cautelari e conservative 143
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Lesecuzione forzata 144
Avvio dellesecuzione forzata 144
La procedura di esecuzione forzata 145
La tutela dellesecutato 146
CAPITOLO 8: I MODELLI PROCEDIMENTALI DI TIPO COLLABORATIVO 147
La definizione del rapporto tributario secondo modelli procedimentali di tipo collaborativo e cooperativo 147
I modelli consensuali di imposizione 147
Laccertamento con adesione 147
Il concordato preventivo 149
La conciliazione giudiziale (rinvio) e la transazione fiscale (cenni) 150
I modelli di regolarizzazione e definizione agevolata 150
Il ravvedimento operoso (parziale rinvio) 150
Ladesione ai PVC 150
Lacquiescenza 151
Gli interpelli 151
Interpello disciplinato dallo Statuto dei diritti del contribuente 151
Linterpello per i nuovi investimenti e linterpello internazionale 152
Ladempimento collaborativo 153
Lautotutela tributaria 154
CAPITOLO 9: IL RIMBORSO DELLIMPOSTA 156
Nozione e funzione del rimborso 156
Rimborso e compensazione 156
Le procedure di rimborso 157
Rimborso su istanza di parte 158
Gli interessi dovuti al contribuente per il ritardato rimborso da parte dellAmm. finanziaria 160
Il rimborso delle imposte dirette 160
Il rimborso delle imposte indirette 161
I rimborsi Iva 161
I rimborsi Iva annuali (art. 30 co.2 d.P.R. 633/1972) 162
I rimborsi Iva infrannuali 162
I controlli dei rimborsi Iva 163
La cessione e la successione dei crediti di imposta 164
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Sentenza Corte cost. n. 238/2009(relatore Franco Gallo). Aspetto interessante della sentenza: ad un
certo punto (nel ’97 con il d.lgs. 22/1997) hanno introdotto la tariffa rifiuti e chiamarlatariffa" era
in qualche modo il modo per farla uscire dal prelievo precedente che invece la chiamavatassa per
lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni- dalla TARSU alla TIA (tariffa igiene ambientale).
Nellidea di quel legislatore quella tariffa era fuori dai tributi, tanto che ti veniva chiesta la tariffa
e, se siamo fuori dai tributi, quello diventa una sorta di prezzo di unattività. Se però diventa il
prezzo di unattività si crea un altro problema, ossia posso applicare lIVA (imposta valore
aggiunto). Allora ad un certo punto il tributo è finito di fronte alla Corte costituzionale perché la
giurisdizione speciale tributaria è quella che ha ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Se
siamo di fronte ad un tributo, allora non cè lIVA perché non cè limposta sullimposta, lIVA è
solo sul corrispettivo. Non solo non cè lIVA, se è tributo, il giudice è il giudice speciale
tributario. Se non è tributo invece il giudice non è la Corte di giudizio tributaria, ma è il giudice
ordinario. Siccome cè lart. 102 co. 2 Cost. che dice che è vietata listituzione di giudici
straordinari e speciali, allora se noi facciamo la norma che sulla tariffa, che non è un tributo, deve
decidere il giudice tributario, stiamo creando un giudice speciale, quindi la Corte deve capire se è
tributo o non è tributo per capire se la norma che dicela TIA va al giudice tributario" viola o no
lart. 102 Cost (divieto di istituzione di giudici speciali).
Questa sentenza il prof. Gallo al punto 7.2.1. diceQuesta Corte, mediante numerose pronunce, ha
indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri,
indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi,
consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti
e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto
economicamente rilevante”.
Successivamente il giudice delle leggi confronta la TARSU che è sicuramente un tributo con la TIA
che vorrebbe non essere un tributo e ne individua le analogie, dimostra che la struttura è la stessa.
Ma se la struttura è la stessa allora anche la TIA è un tributo e quindi la norma che prevede che
la TIA sia devoluta alla giurisdizione tributaria è legittima, ma cè un problema: è stata applicata
lIva quando lIva non doveva essere applicata. Dunque in questa sentenza è emerso il diritto al
rimborso di tutta lIva sulla TIA con un buco di miliardi.
Nella nostra materia anche le definizioni di tributo hanno conseguenze gigantesche.
Bisogna distinguer il tributo dalle entrate non tributarie, previste a fronte di servizi ed attività
pubbliche, qualificate normativamente in vario modo, come canoni, tariffe, prezzi pubblici, diritti.
Ad esse non si possono applicare i principi e le disposizioni del diritto tributario, quindi per la
gestione dei rapporti tra i soggetti tendenzialmente si utilizzano le norme civilistiche. Inoltre la
natura privatistica della prestazione patrimoniale, dovuta a fronte di un servizio ne determina il
potenziale assoggettamento allIva.
Il tributo rientra nel più ampio genus delleprestazioni impostedovendolo dunque distinguere da
altri prelievi coattivi (non tributari) previsti a favore dello Stato o di altri enti territoriali.
Le altre due categorie (il contributo speciale e il monopolio) non contano più.
Contributo speciale
Il contributo speciale è quellentrata tributaria che è pagata nella logica dellinteresse di chi la paga,
però anche nellinteresse di una parte di collettività. Esempio: contributo di edificazione che è
disciplinato dalla l. 10/1977 (Legge Bucalossi) e che si divide in due parti: gli oneri di
urbanizzazione (se io costruisco in un'area che non è ancora urbanizzata, devo pagare al Comune
una somma di denaro che poi consente al Comune di poterne disporre, per dotare l'area in cui io
costruisco dei servizi che sono necessari. Laltra parte del contributo è commisurata al valore della
costruzione. Se ci pensate questa tipologia di tributo è pagato nellinteresse di chi costruisce, ma è
pagato anche nellinteresse di quella parte di collettiva che trasforma un prato verde in un unarea
abitata.
Quindi è facile ricondurre questo tributo alle categorie che abbiamo detto, perché gli oneri di
urbanizzazione sono certamente riconosciuti come tassa: io pago perché c'è un'attività dellente
pubblico che può aiutare l'area, invece il pagamento dell'onere commisurato al valore dell'attività di
edificazione è imposta perché pago in relazione ad un indice.
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Monopolio fiscale
Il monopolio fiscale invece è quell’imposta che si paga a fronte dei monopoli di Stato (i giochi, i tabacchi). È
un’imposta sulle vendite: chi vende deve pagare allo Stato.
Tributi di scopo
Di solito dunque la destinazione finanziaria è irrilevante nello studio giuridico del tributo,
tuttavia vi sono casi in cui la destinazione finanziaria costituisce parte integrante della disciplina
normativa del tributo (caso dei tributi di scopo).
Esiste la categoria, che per Giovanardi non è una categoria, dei tributi di scopo: quelli il cui getto
è destinato ad una determinata finalità, che sono finalizzati dalla legge al perseguimento di
determinati obiettivi, ossia al sostenimento di spese appositamente individuate. (es. Canone Rai che
va alla rai; imposta di soggiorno) categoria dai non nitidi contorni concettuali. Dietro cè
unesigenza di trasparenza.
Il tributo può essere unimposta o una tassa, di cui assume la struttura normativa tipica a cui si
aggiunge un ulteriore vincolo giuridico di destinazione finanziaria.
In passato sono stati utilizzati per far fronte a temporanee esigenze connesse ad eventi straordinaria
(es. spese derivanti da calamità naturali).
Sono soprattutto presenti a livello locale.La sempre maggiore diffusione a livello regionale e
comunale si spiega con limmediata percezione che il contribuente ha della finalizzazione del
sacrificio impostogli.
La destinazione delle entrate tributarie assume rilievo quando il legislatore prevede che una parte
del gettito dei tributi (non di scopo) sia obbligatoriamente attribuito a soggetti terzi che rimangono
estranei al rapporto obbligatorio. Esempio: lIva e i dazi doganali, il cui gettito deve essere in parte
destinato dagli Stati nazionali al finanziamento dellUe.
Struttura del tributo
La struttura normativa del tributo può essere composta da fattispecie sostanziale e fattispecie
procedimentale.
La fattispecie sostanziale è delineata da norme sostanziali e consente di determinare i soggetti, lan
e il quantum del prelievo tributario. La fattispecie sostanziale comprende i seguenti elementi:
1. Presupposto fatto che genera lobbligazione tributaria, fatto che il legislatore individua e a
cui collega il pagamento del tributo. È quella situazione di fatto o di diritto al verificarsi
della quale si rende dovuto il tributo.
Nelle tasse il presupposto individua anche il beneficio derivante dalla potenziale fruizione di un
servizio, atto o attività dellente pubblico, a favore del contribuente.
Si usa distinguere in:
imposte istantanee il presupposto si risolve in un atto o fatto isolato, non ripetuto nel
tempo (es. imposte di registro)
imposte periodiche il presupposto è idoneo a manifestarsi nellarco di un periodo di tempo
e come tale è misurato (es. Iva)
Il presupposto non è definito solo in positivo, ma anche in negativo, ossia con norme che
specificano ipotesi non oggetto di imposizione, c.d. fattispecie negative. Vi sono due tipologie di
fattispecie negative:
a.norme di esclusione delimitato a monte la capacità contributiva su cui il tributo incide
b.norme di esenzione o agevolazione il fatto rientrerebbe pienamente nel presupposto
dimposta, ma il legislatore decide di derogare al principio generale (per ragioni di politica
economica, sociale, culturale). Le agevolazioni tributarie perseguono finalità extrafiscali =
interessi di natura rispetto a quelli tributari.
Con il termine agevolazioni fiscali si usa indicare ogni forma di riduzione del prelievo in
funzione derogatoria, ma non solo realizzata a livello di presupposto, ma anche tramite
esenzioni soggettive o riduzioni della base imponibile o dellaliquota.
2. Soggetti:
Soggetto attivo Il soggetto attivo è lente pubblico creditore.
Soggetti passivi coloro che sono obbligati al pagamento. Le cose non sono così semplici:
quando si dicecoloro che sono obbligati al pagamentoviene da pensare che siano solo i
contribuenti, ossia coloro che realizzano il presupposto, perché nel sistema tributario possono
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-fisiologica complessità dei sistemi fiscali moderni: pluralità di tributi, aventi ad oggetto
molteplicità di fattispecie impositive creazione di sotto-sistemi normativi
-disposizioni che assolvono ad ulteriori funzioni rispetto a quella fiscale in senso stretto (finalità
extrafiscali)
-numerosi meccanismi formali ed obblighi strumentali tesi a prevenire forme di evasione ed
elusione
-tratti di patologia connessi ad una riconosciuta bassa qualità ed eccessiva qualità della
produzione normativa
-presenza ingombrante delle normativa subordinata e della prassi amministrativa
-volatilità del diritto vivente
tentativo dello Statuto di recuperare maggiore qualità e trasparenza nella normativa fiscale, lo
Statuto ha posto principi generali:
-art. 2 al fine di garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dispone la
necessaria menzione delloggetto nel titolo della legge; il divieto per leggi non aventi oggetto
tributari, di prevedere disposizioni di questo tipo; la menzione del contenuto sintetico delle
altre disposizioni eventualmente richiamate; la necessità, quando una legge tributaria modifica
la precedente, di indicare il testo modificato
-art. 10 co. 3 Statuto prevede che le sanzioni non possano essere irrogate quando la
violazione, commessa dal soggetto passivo, dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sullambito di applicazione della norma tributaria
Lobiettiva condizione di incertezza è causa di non punibilità penale in caso di violazioni di
norme tributarie. Lobiettiva condizione di incertezza si deve manifestare in modo oggettivo,
riconoscendosi rilevanza e tutela allerrore del contribuente sulla norma tributaria che dipenda dalla
particolare formulazione del testo normativo o dalle difformi interpretazioni proposte.
26.09.2025
Lezione precedente recap: ci siamo occupati dei principi definitori della materia.
Autonomia scientifica della disciplina da ricondursi anche alla capacità di gestire discipline
giuridiche differenti in modo eclettico, ma soprattutto dal fatto che cè una parte della materia
prettamente tributaria (diritto tributario sostanziale).
Nozione di tributo e conseguenze pratiche della riconducibilità di unentrata al novero die tributi o
meno (individuazione giudice competente e applicazione o meno al non tributo dellIva).
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CAPITOLO 2: IL SISTEMA DELLE FONTI DI DRITTO TRIBUTARIO
Si tratta di fonti che traggono origine dalla sovranità dello Stato (fonti statali) e che si basano
sullautonomia degli enti territoriali (fonti regionali, comunali, provinciali), nonché sulla supremazia
gerarchica, nei relativi ambiti di competenza, dellUe (fonti europee).
Indicazione delle fonti del diritto Art. 1 Preleggi incompleta però e in materia fiscale deve
essere ulteriormente adattata data la non ammissibilità degli usi e lincidenza delle leggi di ratifica
delle convenzioni internazionali.
Se cerchiamo di mettere il sistema delle fonti in una linea gerarchica abbiamo:
A.al vertice la Costituzione, i Trattati europei e le fonti europee derivate (direttive e regolamenti).
B.Sotto abbiamo le Convenzioni internazionali (norme interposte- e leggi di ratifica delle
convenzioni internazionali) hanno grande spazio: convenzioni bilaterali che servono a evitare
doppia imposizione sullo stesso presupposto o tutte situazioni in cui vi è un soggetto che
potrebbe essere residente in un paese, ma che disponga di redditi in altri paesi. Quindi vi sono
dei criteri di tassazione che possono generare dei fenomeni di doppia imposizione. Le
convenzioni bilaterali mirano a evitare questo effetto dannoso di prosciugamento della base
imponibile (c.d. fenomeno di doppia o plurima imposizione internazionale).
Vi sono anche delle convenzioni in materia di imposta di successione.
Abbiamo la CEDU è diritto europeo, ma la Corte costituzionale la riconduce alle convenzioni
con tutta una serie di conseguenze in termini di non possibile immediata disapplicazione della
norma interna in caso di conflitto
C.Abbiamo poi le leggi e gli atti aventi forza di legge e non abbiamo solo leggi statali o atti
aventi forza di legge statali, ma anche leggi regionali. E poi infine i regolamenti che possono
essere sia statali, regionali che locali (regolamenti comuni e province).
Bisogna anche individuare, nel rapporto tra le fonti, la ripartizione delle competenze normative, che
individua ambiti che possono essere esclusivi, concorrenti, residuali o sussidiari.
Rapporti tra coordinamento interno e ordinamento dell’unione europea
Con la sottoscrizione dei Trattati dellUnione europea, il nostro Paese ha acconsentito alla
limitazione della propria sovranità nelle materie oggetto dei trattati medesimi in virtù dellart. 11
Cost. Da tempo la CGUE si pronuncia nel senso del primato del diritto europeo su quello nazionale
contrastante, affermando lobbligo del giudice italiano di garantire leffetto diretto delle norme
europee, disapplicando quelle confliggenti. La Corte cost. ha riconosciuto la necessaria
disapplicazione della disposizione interna contrastante con quella europea, pur esprimendosi nel
senso dellautonomia dei due ordinamenti (tesi dualista) ancorché coordinati nella ripartizione delle
competenze sancite dai trattati istitutivi. La norma europea prevale sia sulla legge ordinaria sia sulle
norme contenute nella Costituzione e in leggi costituzionali, salvo il rispetto dei principi
fondamentali dellordinamento costituzionale (c.d. teoria dei contro-limiti). La preminenza gerarchica
delle fonti europee è prevista dalla Cost. che con lart.117 Cost limita la potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni, nelrispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali”.
Esiste nel diritto tributario tutta una serie di tributi chiamati europei o armonizzati tributi su
cui interviene, è intervenuta, cè una disciplina unionale e le norme interne domestiche non possono
che essere in linea con tale disciplina.
Esempio: imposta sul valore aggiunto= è la 2° imposta dellordinamento, è disciplinata da una
direttiva europea che è continuamente messa in gioco tutte le volte che ci sia una questione
conflittuale tra le norme interne degli Stati membri e la norma della direttiva.
Entra la CGUE che è linterprete privilegiato: ogni qualvolta che la CGUE sancisca che la norma
interna debba essere interpretata in un determinato modo per essere in linea con la direttiva o
sancisca il conflitto, quella decisione non può non essere considerata, la decisione della CGUE ha
un effetto para-normativo perché il giudice nazionale non può discostarsi da essa, sempre che non
ritenga che quellinterpretazione della CGUE cozzi con i principi fondamentali dellordinamento quali
possono desumersi dalla Costituzione dovrà rimettere atti alla Corte costituzionale che potrà
azionare i c.d. contro-limiti. Un caso in cui si è arrivato vicini ai contro-limiti è un caso tributario:
il Caso Taricco. Si parla in proposito di integrazione fiscale europea di carattere negativo perché
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DIRITTO TRIBUTARIO

CAPITOLO 7: I MODELLI DI ATTUAZIONE DEL PRELIEVO AD OPERA

L’accertamento in rettifica dei soggetti tenuti alle scritture contabili (esercenti impresa, arti o professioni)

  • CAPITOLO 1: GRAMMATICA TRIBUTARIA
  • IL TRIBUTO
    • Categorizzazione dei tributi
    • Contributo speciale
    • Monopolio fiscale
    • Tributi di scopo
    • Struttura del tributo
    • L’interpretazione della norma tributaria
    • ◇ I soggetti dell’interpretazione giuridica tributaria
    • Applicazione della norma tributaria e incertezza giuridica
  • CAPITOLO 2: IL SISTEMA DELLE FONTI DI DRITTO TRIBUTARIO
  • Rapporti tra coordinamento interno e ordinamento dell’unione europea
    • Convenzioni internazionali (c.d. diritto pattizio internazionale)
    • Leggi e atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs)
    • Decreto legislativo
  • L’autonomia tributaria delle regioni e degli enti territoriali
    • Leggi regionali
  • Le fonti di soft law
  • CIRCOLARI E INTERPELLI
    • Consulenza giuridica
    • Interpelli (art. 11 Statuto)
    • Consultazione semplificata
  • CAPITOLO 3: PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO - Il concetto di prestazione patrimoniale imposta
    • Riserva di legge e fonti normative secondarie
    • Capacità contributiva e riferibilità soggettiva del presupposto del tributo
    • La capacità contributiva quale forza economica: la rilevanza dei fatti-indici
    • Capacità contributiva e forza economica: i limiti massimi al prelievo
    • Il carattere di EFFETTIVITÀ della capacità contributiva
    • Il carattere di ATTUALITÀ della capacità contributiva
    • Capacità contributiva e uguaglianza fiscale
    • Capacità contributiva e coerenza interna del tributo
    • I principi generali contenuti nello Statuto del contribuente
    • I principi generali dell’Ue
    • I principi propri
    • I principi comuni
  • CAPITOLO 4: IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO
  • I soggetti del rapporto giuridico tributario
    • Il soggetto attivo e l’articolazione dell’Amministrazione finanziaria
    • I soggetti passivi e la soggettività tributaria
    • Il contribuente
    • Il sostituto d’imposta
    • Il responsabile d’imposta (Art.64 co.3 d.P.R. n. 600/1973)
    • La solidarietà tributaria
  • Successione del debito d’imposta
  • L’estinzione dell’obbligazione tributaria
    • Modi di estinzione satisfattivi
    • Modi di estinzione non satisfattivi
    • Il condono quale modalità “atipica” di estinzione dell’obbligazione tributaria
  • CAPITOLO 5: LA STRUTTURA DEI PRINCIPALI TRIBUTI
  • La struttura nel sistema fiscale italiano
  • Le imposte sui redditi: Irpef e Ires
    • Tipologia e presupposto
    • I soggetti passivi
    • La doppia imposizione internazionale del reddito
    • Le categorie reddituali
    • Base imponibile e determinazione dell’Irpef
    • ◇ Applicazione delle aliquote e determinazione dell’Irpef
    • ◇ Il regime di tassazione separata ed i regimi sostitutivi in funzione agevolativa
    • Base imponibile e determinazione dell’Ires
  • L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
    • Tipologia e presupposto
    • I soggetti passivi
    • La base imponibile e la determinazione dell’imposta
  • L’imposta sul valore aggiunto (Iva)
    • Tipologia, struttura e funzionamento dell’imposta
    • Il presupposto oggettivo
    • Il presupposto soggettivo
    • Il presupposto territoriale
    • Operazioni intracomunitarie, esportazioni, importazioni
    • Esigibilità dell’imposta, base imponibile ed aliquota
    • Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse
    • Posizioni giuridiche soggettive e applicazione del tributo: la rivalsa
    • Obblighi formali e applicazione del tributo
  • Le imposte su trasferimenti di beni e diritti
    • L’imposta di registro
    • ◇ Tipologia e presupposto
    • ◇ Soggetti passivi
    • ◇ La base imponibile e la determinazione del tributo
    • L’imposta sulle successioni e donazioni
    • ◇ Tipologia e presupposto
    • ◇ Soggetti passivi
    • ◇ La base imponibile e la determinazione dell’imposta
    • Le imposte ipotecaria e catastale
  • CAPITOLO 6: L’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO AD OPERA DEL SOGGETTO PASSIVO
  • L’attuazione del tributo, il procedimento amministrativo tributario e la partecipazione del soggetto passivo
  • La dichiarazione d’imposta
  • L’emendibilità della dichiarazione. La remissione in bonis
  • Gli obblighi formali e dichiarativi nei principali tributi
    • Imposte sui redditi ed Irap
    • Iva
    • Imposta di registro, ipotecaria e catastale
    • Imposta di successione e donazione
  • La riscossione spontanea del tributo
    • Il versamento diretto
    • La compensazione
    • La ritenuta diretta
  • DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  • SEZIONE I: I POTERI E LE METODOLOGIE DI CONTROLLO
  • Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria nell’attuazione del tributo: l’attività di controllo
    • I criteri di selezione dei contribuenti da controllare e l’analisi del rischio
  • I controlli cartolari delle dichiarazioni
    • La liquidazione automatica
    • Il controllo formale
    • Gli esiti dei controlli cartolari (liquidazione automatica e controlli formali)
    • La comunicazione di irregolarità
    • Liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • Controlli sostanziali sulle dichiarazioni: gli accertamenti
    • Il principio di proporzionalità
    • Accertamenti in rettifica o d’ufficio dei redditi
  • L’evasione e l’elusione (o abuso del diritto)
    • L’interposizione fittizia
    • La disciplina antielusiva (o anche anti abuso)
    • ◇ Il legittimo risparmio di imposta
    • ◇ L’accertamento antielusivo
  • L’attività istruttoria
    • Poteri dei verificatori
    • Accessi, ispezioni e verifiche
    • ◇ Responsabilità, diritti ed oneri del contribuente in verifica
    • Inviti a comparire, richieste e questionari
    • ◇ Gli accertamenti in base alle motivazioni bancarie
    • I poteri degli uffici nelle imposte indirette sui trasferimenti
  • SEZIONE II: L’ATTIVITÀ E GLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
  • Premessa: l’accertamento come attività e l’accertamento come atto
  • I modelli di (attività di) accertamento
  • persone fisiche L’accertamento nelle imposte sui redditi e nell’Iva: l’accertamento in rettifica del reddito complessivo delle
    • ◇ Accertamento analitico-contabile o analitico-induttivo
    • L’accertamento d’ufficio
    • L’accertamento integrativo
    • ◇ Accertamento integrativo ed autotutela
    • L’accertamento parziale (art. 41-bis d.P.R. 600/1973 - art.54 co.4 d.P.R.633/1972)
    • L’accertamento nell’abuso del diritto
    • L’accertamento nelle imposte sui trasferimenti
    • L’avviso di recupero
  • Il contraddittorio
  • L’atto di accertamento
    • I requisiti dell’atto: la competenza
    • Il contenuto dell’avviso
    • ◇ La motivazione
    • ◇ La motivazione per relationem
    • ◇ La motivazione rafforzata
    • La parte dispositiva
    • I requisiti formali dell’atto
    • ◇ La sottoscrizione
    • ◇ La notifica
    • ◇ I termini decadenziali
    • ◇ La prescrizione
    • Gli avvisi in materia di imposte dirette sui trasferimenti
    • ◇ La determinazione dei valori
    • ◇ I soggetti destinatari dell’avviso dell’imposta di registro
    • ◇ I termini decadenziali
  • I vizi dell’atto
    • Tipologie di vizio
    • Il regime delle invalidità
  • SEZIONE III: L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
  • Le sanzioni tributarie
  • Le sanzioni amministrative: le fonti e i principi informatori
    • Il principio di legalità
    • Il favor rei
    • La proporzionalità
    • Imputabilità e colpevolezza
    • Le cause di non punibilità
    • La determinazione delle sanzioni
    • Cumulo giuridico e progressione
    • Il ravvedimento operoso
    • I procedimenti di irrogazione delle sanzioni
    • Le singole fattispecie sanzionatorie
  • Le sanzioni penali tributarie
    • Le nozioni generali e le singole fattispecie punitive
    • Il principio di specialità
    • Le cause di non punibilità
    • La confisca
    • La confisca allargata e la nuova responsabilità degli enti per i reati tributari
    • Rapporto tra processo penale e procedimento e processo tributario
  • SEZIONE IV: LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
  • L’attività di riscossione
    • I soggetti attivi nella riscossione
    • ◇ Il discarico delle quote affidate
    • I soggetti passivi della riscossione
  • La riscossione coattiva
    • La riscossione in base al ruolo
    • ◇ Il ruolo
    • ◇ La cartella di pagamento
    • L’accertamento esecutivo
    • ◇ Gli atti secondari e l’accertamento per il caso di pericolo della riscossione
    • ◇ L’accertamento esecutivo nei tributi locali
    • L’ingiunzione fiscale
  • La rateazione
  • Le misure cautelari e conservative
  • L’esecuzione forzata
    • Avvio dell’esecuzione forzata
    • La procedura di esecuzione forzata
    • La tutela dell’esecutato
  • CAPITOLO 8: I MODELLI PROCEDIMENTALI DI TIPO COLLABORATIVO
  • La definizione del rapporto tributario secondo modelli procedimentali di tipo collaborativo e cooperativo
  • I modelli consensuali di imposizione
    • L’accertamento con adesione
    • Il concordato preventivo
    • La conciliazione giudiziale (rinvio) e la transazione fiscale (cenni)
  • I modelli di regolarizzazione e definizione agevolata
    • Il ravvedimento operoso (parziale rinvio)
    • L’adesione ai PVC
    • L’acquiescenza
  • Gli interpelli
    • Interpello disciplinato dallo Statuto dei diritti del contribuente
    • L’interpello per i nuovi investimenti e l’interpello internazionale
  • L’adempimento collaborativo
  • L’autotutela tributaria
  • CAPITOLO 9: IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA
  • Nozione e funzione del rimborso
    • Rimborso e compensazione
  • Le procedure di rimborso
    • Rimborso su istanza di parte
    • Gli interessi dovuti al contribuente per il ritardato rimborso da parte dell’Amm. finanziaria
  • Il rimborso delle imposte dirette
  • Il rimborso delle imposte indirette
    • I rimborsi Iva
    • ◇ I rimborsi Iva annuali (art. 30 co.2 d.P.R. 633/1972)
    • ◇ I rimborsi Iva infrannuali
    • ◇ I controlli dei rimborsi Iva
  • La cessione e la successione dei crediti di imposta

CAPITOLO 1: GRAMMATICA TRIBUTARIA

Il diritto tributario si impernia sul concetto di tributo. Tradizionalmente ci si occupa della nozione di diritto tributario cercando di dire cos’è un tributo. Questa materia ha una sua autonomia scientifica oppure è riconducibile ad altre discipline, altri settori del diritto? Il diritto tributario è uno spaccato di varie discipline giuridiche e viene successivamente. Il diritto tributario potrebbe essere definito una sorta di diritto di secondo livello, un diritto che è successivo per esempio al diritto civile. Inoltre ci sono molte parti della disciplina che potrebbero essere ricondotte ad altre discipline. Es. norme della costituzione su cui si impernia la materia (es. artt. 23, 53, 117. 119 Cost ecc…). Gli illeciti tributari quando assumono una determinata gravità sono elevati a presupposto di reato penale. Ma quindi il tributarista può pensare di avere una sua disciplina autonoma? C’è una parte del diritto tributario che è propria del diritto tributario, ed è essenzialmente la parte speciale. Nel momento in cui c’è una disciplina di un’imposta che individua il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, i soggetti passivi, la base imponibile, l’aliquota ci sono tutta una serie di profili tecnici che sono esclusivamente del diritto tributario. La parte sostanziale della materia è una parte dove altri studiosi non hanno la possibilità di entrare. Da questo punto di vista si può dire che il diritto tributario è un diritto a metà anche tra il diritto e l’economia. Qui troviamo la sua specificità: alcuni studiosi dicono che la specificità stia in una sorta di canone sovraordinato che sarebbe il principio di capacità contributiva (art. 53 co.1 Cost), ma il professor Giovanardi non ritiene che sia così. Ha tutta una serie di rilevantissime ricadute pratiche perché è centrale nella nostra società contemporanea, non sono nei rapporti domestici, ma anche nei rapporti internazionali: il momento dell’imposizione è tradizionalmente uno dei momenti più delicati, è centrale anche nelle riflessioni dei filosofi della politica, le questioni tributarie spesso vengono riportate dai media in modo non accurato. Questo fatto che il diritto tributario è una composizione eterogenea di contenuti differenti è emerso molto tardi. La prima cattedra di diritto tributario è del 1964 alla Sapienza di Roma. Quindi è una materia molto giovane. Prima il diritto tributario era ad appannaggio di una materia più ampia, il diritto finanziario che si occupa non solo del momento acquisitivo (entrate), ma si occupa anche della spesa. Lo studioso del diritto finanziario non si interessa solo delle questioni del prelievo, ma anche delle questioni dell’impiego delle risorse prelevate. Non viene però studiato come sono utilizzate le risorse tributarie. Inoltre secondo il principio di unità del bilancio pubblico , è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica, sostenendo la totalità delle spese pubbliche, senza che si posa individuare uno specifico collegamento tra il gettito di un tributo ed una determinata spesa pubblica. Parentesi: Ogni scienziato sociale, ogni persona che studia con passione una disciplina cercando di farlo con rigore, più che in altre discipline, deve fare i conti ogni giorno con il suo background ideologico-culturale. Tutti noi abbiamo una sorta di bias inevitabile. Lo studio serve ad andare contro i nostri stessi pregiudizi. Questa disciplina è molto spesso in mezzo a dispute che in fondo sono ideologiche. Si vede anche in una parte fondamentale del diritto tributario: il diritto tributario promozionale. Oggi il tributo è considerato uno strumento duttile che può consentire di arrivare a risultati extra- fiscali: il risultato fiscale è spesa - entrata per sostenere la spesa; il risultato extra-fiscale è incentivare una determinata attività d’impresa più green rispetto a quella meno green, incentivo e disincentivo. Il diritto tributario è anche questo. Diventando questo, accade che nel nostro paese, solamente nell’IRPEF, ci sono 219 detrazioni e accade che nelle agevolazioni si spendono 158 miliardi di € ogni anno. Le agevolazioni spesso sono il frutto di attività lobbistiche. Alcune detrazioni sarebbero eliminabili dato l’elevato debito pubblico (es. detrazioni spese veterinarie). È una questione di scarsità di risorse. Perché non vengono tolte? A causa di manifestazioni e dissenso eventuale che si creerebbe. È un modo per il partito di ottenere voti. È una disciplina di interesse supremo.

decurtazione patrimoniale a titolo definitivo (es. pensione). Questa definizione tiene concettualmente ma vi sono molte situazioni in cui si paga il contributo previdenziale ma non si arriva al minimo pensionabile: io ho pagato, ma le imposte pagate non mi vengono restituite= se non si ottiene la restituzione quel pagamento è diventato a tutti gli effetti un contributo. La distinzione è netta, ma non così tanto nella pratica perché vi sono casi in cui un contributo previdenziale diventa una decurtazione a titolo definitivo (es. quando si paga per pensione ma non si viene ridato). Categorizzazione dei tributi Tradizionalmente i tributi si dividevano in 4 categorie:

  1. Imposte
  2. Tasse
  3. Contributo speciale
  4. Monopolio In realtà la tipologia dei tributi è duplice: Imposta Tassa L’imposta è la regina dei tributi. Non rileva alcun collegamento con uno specifico servizio o una specifica attività dell’ente pubblico a favore del consociato. Tutti i sistemi contemporanei si fondano sulla prevalenza delle imposte sulle tasse. L’imposta è quel tributo che si paga, non in ragione di una prestazione che arriva dall’ente pubblico, nemmeno in una logica para-commutativa, non perentoriamente sinallagmatica. Viene pagata perché si è parte di una collettività organizzata , quindi io concorro alle pubbliche spese perché faccio parte di una comunità e devo limitare il mio contributo alla mia capacità a contribuire (l’ art. 53 Cost.Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ” si applica solo alle imposte non alle tasse) ➔ quindi l’imposta è sempre legata a indicatori di forza economica che possono essere indici diretti (reddito, patrimonio) o indici indiretti (consumo= se consumi allora vuol dire che hai delle disponibilità economiche). Parte della dottrina tributaria ritiene che siano necessari altri fatti-indici , oltre a quelli tradizionali (reddito, patrimonio, consumo), per determinare la capacità contributiva. Si aggiunge a questa distinzione tra imposte dirette e indirette , la distinzione tra imposte personali (collegate alla persona = le caratteristiche della persona influiscono sull’imposta. es. IRPEF. Spesso sono anche imposte dove ci sono aliquote differenziate allo scopo di dare attuazione al precetto dell’ art. 53 co.2 Cost. - “ Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” ) e imposte reali (imposte che tassano un fatto es. acquisto di una casa). Non centra niente il nomen iuris, ossia al fine di decidere se siamo di fronte ad un’imposta o a una non imposta occorre che ne esaminiamo le caratteristiche. Esempio : canone RAI ➔ è un’imposta che colpisce direttamente un bene (per il fatto che si detiene un apparecchio televisivo o un apparecchio abilitato alla ricezione delle trasmissioni televisive), quindi imposta patrimoniale di carattere speciale; è vetusta perché la Rai si può guardare anche dal telefono, non serve avere la tv. Il nomen iuris non centra. Le tasse sono collegate ad una prestazione dell’ente pubblico , non in una logica di contratto a prestazioni corrispettive, non in una logica sinallagmatica (non vi è alcuna controprestazione in senso proprio). Se ci fosse sinallagma andremmo fuori dai tributi, andremmo nei prezzi pubblici o nei corrispettivi di diritto privato. Le tasse sono quelle obbligazioni di carattere pecuniario che io vado a corrispondere all’ente pubblico in ragione della fruizione o in della possibilità di fruizione di determinati servizi in una logica profondamente coattiva perché se fossimo in logica contrattuale, volontaria evidentemente non saremmo nell’ambito dei tributi (sistema paracommutativo= non c’è un contratto, ma somiglia comunque a uno scambio che però resta nel diritto pubblico). Esempio : Tasse universitarie ➔ cosa interessante: la commistione con l ’ i m p o s t a p e r c h é l e t a s s e s o n o commisurate all’ISEE di ogni studente (è una logica d’imposta) ➔ Il tributo tassa che ha anche delle parti tipiche dell’imposta, cioè il collegamento all’ISEE. Esempio : tassa sui rifiuti (TARI). Ad un certo punto si può uscire dalla logica d e l d i r i t t o t r i b u t a r i o , s i p u ò detributarizzare = se producono 1 kg di rifiuti, pago 1 €. Se invece il prelievo sui rifiuti è collegato all’estensione dell’abitazione siamo sicuramente all’interno dei tributi, siamo in una logica di tassa perché non siamo nel sinallagma. si entra nel diritto privato. È una contaminazione perché il tributo sui rifiuti viene quasi trasformato in imposta, ad esempio quando famiglie numerose agevolazioni su tassa rifiuti.
  • prosieguo fuori da tabella

Sentenza Corte cost. n. 238/2009 (relatore Franco Gallo). Aspetto interessante della sentenza: ad un certo punto (nel ’97 con il d.lgs. 22/1997) hanno introdotto la tariffa rifiuti e chiamarla “tariffa" era in qualche modo il modo per farla uscire dal prelievo precedente che invece la chiamava “tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni” - dalla TARSU alla TIA (tariffa igiene ambientale). Nell’idea di quel legislatore quella tariffa era fuori dai tributi, tanto che ti veniva chiesta la tariffa e, se siamo fuori dai tributi, quello diventa una sorta di prezzo di un’attività. Se però diventa il prezzo di un’attività si crea un altro problema, ossia posso applicare l’IVA (imposta valore aggiunto). Allora ad un certo punto il tributo è finito di fronte alla Corte costituzionale perché la giurisdizione speciale tributaria è quella che ha ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Se siamo di fronte ad un tributo, allora non c’è l’IVA perché non c’è l’imposta sull’imposta, l’IVA è solo sul corrispettivo. Non solo non c’è l’IVA, se è tributo, il giudice è il giudice speciale tributario. Se non è tributo invece il giudice non è la Corte di giudizio tributaria, ma è il giudice ordinario. Siccome c’è l’art. 102 co. 2 Cost. che dice che è vietata l’istituzione di giudici straordinari e speciali, allora se noi facciamo la norma che sulla tariffa, che non è un tributo, deve decidere il giudice tributario, stiamo creando un giudice speciale, quindi la Corte deve capire se è tributo o non è tributo per capire se la norma che dice “la TIA va al giudice tributario" viola o no l’art. 102 Cost (divieto di istituzione di giudici speciali). Questa sentenza il prof. Gallo al punto 7.2.1. dice “ Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante ”. Successivamente il giudice delle leggi confronta la TARSU che è sicuramente un tributo con la TIA che vorrebbe non essere un tributo e ne individua le analogie, dimostra che la struttura è la stessa. Ma se la struttura è la stessa allora anche la TIA è un tributo e quindi la norma che prevede che la TIA sia devoluta alla giurisdizione tributaria è legittima, ma c’è un problema: è stata applicata l’Iva quando l’Iva non doveva essere applicata. Dunque in questa sentenza è emerso il diritto al rimborso di tutta l’Iva sulla TIA con un buco di miliardi. Nella nostra materia anche le definizioni di tributo hanno conseguenze gigantesche. Bisogna distinguer il tributo dalle entrate non tributarie , previste a fronte di servizi ed attività pubbliche, qualificate normativamente in vario modo, come canoni, tariffe, prezzi pubblici, diritti. Ad esse non si possono applicare i principi e le disposizioni del diritto tributario, quindi per la gestione dei rapporti tra i soggetti tendenzialmente si utilizzano le norme civilistiche. Inoltre la natura privatistica della prestazione patrimoniale, dovuta a fronte di un servizio ne determina il potenziale assoggettamento all’Iva. Il tributo rientra nel più ampio genus delle “ prestazioni imposte ” dovendolo dunque distinguere da altri prelievi coattivi (non tributari ) previsti a favore dello Stato o di altri enti territoriali. Le altre due categorie (il contributo speciale e il monopolio) non contano più. Contributo speciale Il contributo speciale è quell’entrata tributaria che è pagata nella logica dell’interesse di chi la paga, però anche nell’interesse di una parte di collettività. Esempio : contributo di edificazione che è disciplinato dalla l. 10/1977 (Legge Bucalossi) e che si divide in due parti: gli oneri di urbanizzazione (se io costruisco in un'area che non è ancora urbanizzata, devo pagare al Comune una somma di denaro che poi consente al Comune di poterne disporre, per dotare l'area in cui io costruisco dei servizi che sono necessari. L’altra parte del contributo è commisurata al valore della costruzione. Se ci pensate questa tipologia di tributo è pagato nell’interesse di chi costruisce, ma è pagato anche nell’interesse di quella parte di collettiva che trasforma un prato verde in un un’area abitata. Quindi è facile ricondurre questo tributo alle categorie che abbiamo detto, perché gli oneri di urbanizzazione sono certamente riconosciuti come tassa: io pago perché c'è un'attività dell’ente pubblico che può aiutare l'area, invece il pagamento dell'onere commisurato al valore dell'attività di edificazione è imposta perché pago in relazione ad un indice.

essere obbligati anche soggetti diversi da questi ultimi; esistono però altri due soggetti obbligati per legge a pagare: il sostituto di imposta e il responsabile d’imposta (vd. capitolo 4 libro) ➔ Soggetti che toccano il presupposto, sfiorano il presupposto e quindi pagano o in luogo di altri (sostituto di imposta)oppure assieme ad altri (es. datore di lavoro). …

  1. Base imponibile ➔ parametro di commisurazione del prelievo
  2. Aliquote (o tasso) ➔ è quella percentuale che, applicata alla base imponibile , permette di determinare il quantum del tributo, quantificando in moneta corrente la prestazione pecuniaria dovuta. L’aliquota può essere:
    • fissa ➔ rimane immutata al variare della base imponibile
    • progressiva ➔ l’incremento della base imponibile produce un aumento proporzionale dell’aliquota da applicare (es. Irpef) Alcuni tributi prevedono una pluralità di aliquote che però variano a seconda della specifica fattispecie impositiva, ma non in una dimensione progressiva in senso proprio (es. Iva in cui oltre all’aliquota ordinaria del 22% sono previste aliquote ridotte in funzione agevolativa). Vi sono inoltre tributi dovuti in misura fissa ➔ l’imposizione prescinde dall’applicazione di un’aliquota. Esempio : imposta di registro o imposta ipotecaria, catastale il cui ammontare è dalla legge predefinito in determinate ipotesi. Questa è il tributo da un punto di vista sostanziale. Rispetto alla struttura sostanziale di base esistono talune fattispecie impositive che presentano tratti di specifici.
  • (^) Imposta sostitutiva ➔ legge prevede l’applicazione di una disciplina impositiva differente in luogo di quella ordinaria ➔ l’imposta sostitutiva è un tributo che ha come caratteristica quella di sostituirsi ad un regime ordinario, in funzione soprattutto agevolativa. Esempio: esistono ≠ imposte sostitutive, soprattutto nell’Irpef, che si sostanziano nella tassazione proporzionale (anziché progressiva) per taluni redditi (es. cedolare secca per i redditi fondiari da fabbricati). Le imposte sostitutive realizzano effetti analoghi a quelli delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta, configurando il fenomeno “ fuga dalla progressività” dell’Irpef.
  • (^) Imposta addizionale ➔ legge prevede l’applicazione di un’aliquota ulteriore che si aggiunge a quella già prevista per l’imposta principale (es. addizionali regionali e comunali Irpef). - (^) Sovraimpostaautonomo tributo in cui il presupposto e la base imponibile sono comuni (del tutto o quasi integralmente) a quelli di un altro tributo. N.b. la distinzione tra imposta addizionale e sovraimposta, fondata sull’autonomia del tributo, rileva sul piano procedimentale: le vicende attuative dell’imposta addizionale seguono quelle del tributo principale, mentre questo non accade per la sovraimposta, in quanto autonoma rispetto al tributo di cui mutua i tratti caratterizzanti. La fattispecie procedimentale: all’interno di ogni legge di imposta abbiamo delle norme che disciplinano i poteri istruttori, l’accertamento del tributo, sulla riscossione dei tributi anche se accertati in modo non definitivo ecc… ➔ regolazione dell’iter attuativo del tributo (fase dinamica che consente di concretizzare l’astratta determinazione del dovere tributario, giungendo all’effettiva realizzazione del prelievo. Si deve parlare di procedimento amministrativo tributario composto da norme formali/procedimentali , che disciplinano:
  • (^) obblighi strumentali del soggetto passivo (obblighi di dichiarazione, di tenuta della contabilità, di versamento del tributo ecc…)
  • (^) i poteri dell’Amministrazione finanziaria (controllo, accertamento, riscossione attiva)
  • (^) forme di cooperazione tra i soggetti Ogni tributo porta con sé tutta una parte della disciplina che è prettamente procedimentale e ovviamente anche una parte sanzionatoria. Quindi le norme tributarie si dividono in a. norme di carattere sostanziale ➔ norme volte a individuare le regole che disciplinano l’individuazione del presupposto, dei soggettivi passivi, della base imponibile e dell’aliquota b. norme di carattere procedimentale ➔ dirette a disciplinare il processo tributario c. norme di carattere sanzionatorio ➔ hanno ad oggetto le sanzioni, di tipo amministrativo e penale, derivanti dalle violazioni delle disposizioni tributarie Le norme processuali e quelle sanzionatorie mantengono una dimensione in buona parte autonoma rispetto alla fattispecie tributaria.

La distinzione tra le ≠ tipologie di norme ha rilievo con riferimento all’ efficacia temporale delle norme tributarie:

  • (^) norme sostanziali = applicazione di quelle vigenti nel momento in cui si realizza il presupposto d’imposta
  • (^) norme procedimentali e processuali = regola del tempus regit actum = applicabile norma vigente nel momento in cui è compiuto l’atto o l’attività.
  • (^) norme sanzionatorie = vale principio dell’ abolitio criminis e del favor rei = nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile. In caso invece di sezione diversa, tra la legge vigente al momento della violazione e quella successiva, si applica la legge più favorevole. L’interpretazione della norma tributaria L’ interpretazione ➜ quell’ operazione logica , funzionale all’applicazione della norma tributaria, necessaria per determinare e realizzare il prelievo fiscale. Tramite l’interpretazione si assegna il significato da attribuire alla norma medesima, in modo da poter individuare precisamente la fattispecie normativa entro cui assumere il caso concreto. Oggi si ritiene che l’interpretazione debba venire secondo i principi e i criteri del diritto comune e quindi secondo l’ art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale” (c.d. preleggi). Si ritiene che il criterio letterale, teologico e sistematico debbano concorrere insieme, anche alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario. Il criterio letterale risulta preminente in tutti quei casi in cui il testo non presenta profili equivoci. Inoltre l’intenzione del legislatore non è quella del legislatore storico, bensì la ratio incorporata nel testo della norma. Importante è l’interpretazione adeguatrice (anche detta “costituzionalmente orientata”) ➔ assegnare alla norma un significato che sia maggiormente adeguato ai principi della Costituzione e dell’UE. Si riconoscono poi l’interpretazione dichiarativa (coincidenza tra interpretazione letterale e funzionale), restrittiva (assegnando un significato rigorosamente ristretto al dato letterale) e quella estensiva (attribuendo un significato più ampio di quello letterale). Le caratteristiche dell’ordinamento fiscale sono spesso di ostacolo ad una sicura interpretazione della legge e alla stessa certezza del diritto. È inoltre frequente trovare riferimenti, nella legislazione fiscale, ad altri istituti e concetti tipici di altre branche del diritto ➔ parliamo della norma tributaria come norma di secondo grado perché per individuare i presupposti tributari la norma tributaria opera una valutazione, in termini di capacità contributiva, della realtà giuridica esistente e già autonomamente disciplinata da altri settori. Quando la norma tributaria richiama un istituzione proprio di una ≠ branca del diritto il significato da attribuire è quello dato dal settore d’origine; quando invece la norma tributaria richiami l’istituto dandone una propria definizione (es. “impresa”). Non ammissibile l’interpretazione analogica in forza della quale una fattispecie concreta che non risulta regolata da una specifica disposizione può essere definita avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Infatti si riconosce il carattere di “fattispecie esclusiva” della disposizione tributaria che, come tale, non si presterebbe ad una declinazione di tipo analogico. La legge n. 212/2000 prevede un divieto espresso di analogia per le norme sostanziali. L’analogia è in ogni caso esclusa, dato il disposto dell’art. 14 preleggi per le norme sanzionatorie tributarie. I^ soggetti^ dell’interpretazione^ giuridica^ tributaria Tutti i soggetti che, a vario titolo, risultano coinvolti nell’attuazione del tributo risultano direttamente chiamati ad interpretare e quindi ad applicare la norma tributaria ➔ contribuente, altri soggetti passivi, uffici fiscali, organi dell’Amministrazione finanziaria competenti, giudice tributario. Dobbiamo considerare la suddivisione dell’attività interpretativa in funzione dei soggetti istituzionali che hanno un ruolo di indirizzo interpretativo: - legislatore ➔ interpretazione autentica ➔ norme di interpretazione autentica = quando una fonte di produzione di una norma giuridica contiene l’interpretazione di una disposizione emanata in precedenza (può introdursi una norma interpretativa anche mediante regolamenti ministeriali e governativi). La disposizione interpretativa integra il contenuto precettivo della norma preesistente ➔ si tratta di un intervento normativo che dispiega i propri effetti dal momento dell’entrata in vigore della norma previgente interpretata: la norma di interpretazione autentica ha una valenza erga omnes e ex tunc (effetto retrospettivo ). La retrospettività può causare problemi al contribuente, soprattutto quando il legislatore faccia passare come interpretativa una norma che è sostanzialmente innovativa (in passato la Corte cost ha considerato illegittime tali norme
  • (^) fisiologica complessità dei sistemi fiscali moderni: pluralità di tributi, aventi ad oggetto molteplicità di fattispecie impositive ➔ creazione di sotto-sistemi normativi
  • (^) disposizioni che assolvono ad ulteriori funzioni rispetto a quella fiscale in senso stretto (finalità extrafiscali)
  • (^) numerosi meccanismi formali ed obblighi strumentali tesi a prevenire forme di evasione ed elusione
  • (^) tratti di patologia connessi ad una riconosciuta bassa qualità ed eccessiva qualità della produzione normativa
  • (^) presenza ingombrante delle normativa subordinata e della prassi amministrativa
  • (^) volatilità del diritto vivente ➔ tentativo dello Statuto di recuperare maggiore qualità e trasparenza nella normativa fiscale, lo Statuto ha posto principi generali:
    • (^) art. 2 ➔ al fine di garantire chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dispone la necessaria menzione dell’oggetto nel titolo della legge; il divieto per leggi non aventi oggetto tributari, di prevedere disposizioni di questo tipo; la menzione del contenuto sintetico delle altre disposizioni eventualmente richiamate; la necessità, quando una legge tributaria modifica la precedente, di indicare il testo modificato
    • (^) art. 10 co. 3 Statuto ➔ prevede che le sanzioni non possano essere irrogate quando la violazione, commessa dal soggetto passivo, dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria L’obiettiva condizione di incertezza è causa di non punibilità penale in caso di violazioni di norme tributarie. L’obiettiva condizione di incertezza si deve manifestare in modo oggettivo, riconoscendosi rilevanza e tutela all’errore del contribuente sulla norma tributaria che dipenda dalla particolare formulazione del testo normativo o dalle difformi interpretazioni proposte. 26.09. Lezione precedente recap: ci siamo occupati dei principi definitori della materia.
  • Autonomia scientifica della disciplina da ricondursi anche alla capacità di gestire discipline giuridiche differenti in modo eclettico, ma soprattutto dal fatto che c’è una parte della materia prettamente tributaria (diritto tributario sostanziale).
  • Nozione di tributo e conseguenze pratiche della riconducibilità di un’entrata al novero die tributi o meno (individuazione giudice competente e applicazione o meno al non tributo dell’Iva).

CAPITOLO 2: IL SISTEMA DELLE FONTI DI DRITTO TRIBUTARIO

Si tratta di fonti che traggono origine dalla sovranità dello Stato (fonti statali) e che si basano sull’autonomia degli enti territoriali (fonti regionali, comunali, provinciali), nonché sulla supremazia gerarchica, nei relativi ambiti di competenza, dell’Ue (fonti europee). Indicazione delle fonti del diritto ➔ Art. 1 Preleggi ➔ incompleta però e in materia fiscale deve essere ulteriormente adattata data la non ammissibilità degli usi e l’incidenza delle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali. Se cerchiamo di mettere il sistema delle fonti in una linea gerarchica abbiamo: A. al vertice la Costituzione , i Trattati europei e le fonti europee derivate (direttive e regolamenti). B. Sotto abbiamo le Convenzioni internazionali (norme interposte- e leggi di ratifica delle convenzioni internazionali) ➔ hanno grande spazio: convenzioni bilaterali che servono a evitare doppia imposizione sullo stesso presupposto o tutte situazioni in cui vi è un soggetto che potrebbe essere residente in un paese, ma che disponga di redditi in altri paesi. Quindi vi sono dei criteri di tassazione che possono generare dei fenomeni di doppia imposizione. Le convenzioni bilaterali mirano a evitare questo effetto dannoso di prosciugamento della base imponibile (c.d. fenomeno di doppia o plurima imposizione internazionale ). Vi sono anche delle convenzioni in materia di imposta di successione. Abbiamo la CEDU ➔ è diritto europeo, ma la Corte costituzionale la riconduce alle convenzioni con tutta una serie di conseguenze in termini di non possibile immediata disapplicazione della norma interna in caso di conflitto C. Abbiamo poi le leggi e gli atti aventi forza di legge e non abbiamo solo leggi statali o atti aventi forza di legge statali, ma anche leggi regionali. E poi infine i regolamenti che possono essere sia statali, regionali che locali (regolamenti comuni e province). Bisogna anche individuare, nel rapporto tra le fonti, la ripartizione delle competenze normative , che individua ambiti che possono essere esclusivi, concorrenti, residuali o sussidiari. Rapporti tra coordinamento interno e ordinamento dell’unione europea Con la sottoscrizione dei Trattati dell’Unione europea, il nostro Paese ha acconsentito alla limitazione della propria sovranità nelle materie oggetto dei trattati medesimi in virtù dell’art. 11 Cost. Da tempo la CGUE si pronuncia nel senso del primato del diritto europeo su quello nazionale contrastante, affermando l’obbligo del giudice italiano di garantire l’effetto diretto delle norme europee, disapplicando quelle confliggenti. La Corte cost. ha riconosciuto la necessaria disapplicazione della disposizione interna contrastante con quella europea, pur esprimendosi nel senso dell’autonomia dei due ordinamenti (tesi dualista) ancorché coordinati nella ripartizione delle competenze sancite dai trattati istitutivi. La norma europea prevale sia sulla legge ordinaria sia sulle norme contenute nella Costituzione e in leggi costituzionali, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (c.d. teoria dei contro-limiti). La preminenza gerarchica delle fonti europee è prevista dalla Cost. che con l’art.117 Cost limita la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel “ rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ”. Esiste nel diritto tributario tutta una serie di tributi chiamati europei o armonizzati ➔ tributi su cui interviene, è intervenuta, c’è una disciplina unionale e le norme interne domestiche non possono che essere in linea con tale disciplina. Esempio : imposta sul valore aggiunto= è la 2 ° imposta dell’ordinamento, è disciplinata da una direttiva europea che è continuamente messa in gioco tutte le volte che ci sia una questione conflittuale tra le norme interne degli Stati membri e la norma della direttiva. Entra la CGUE che è l’interprete privilegiato: ogni qualvolta che la CGUE sancisca che la norma interna debba essere interpretata in un determinato modo per essere in linea con la direttiva o sancisca il conflitto, quella decisione non può non essere considerata, la decisione della CGUE ha un effetto para-normativo perché il giudice nazionale non può discostarsi da essa, sempre che non ritenga che quell’interpretazione della CGUE cozzi con i principi fondamentali dell’ordinamento quali possono desumersi dalla Costituzione ➔ dovrà rimettere atti alla Corte costituzionale che potrà azionare i c.d. contro-limiti. Un caso in cui si è arrivato vicini ai contro-limiti è un caso tributario: il Caso Taricco. Si parla in proposito di integrazione fiscale europea di carattere negativo perché

Dalla rilevanza costituzionale degli impegni contratti in ambito internazionale deriva che le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali risultano sovraordinate rispetto alle altre leggi ordinarie, collocandosi in posizione sub-costituzionale. Data l’assenza di un effetto diretto della norma pattizia la norma di legge interna non può essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale, dovendo essere soggetta al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale ritiene ricompresa tra le convenzioni internazionali anche la CEDU (1950). I diritti fondamentali della CEDU sono entrati a far parte del diritto dell’Unione alla stregua dei principi generali. Da ciò dovrebbe derivare la diretta applicabilità delle disposizioni CEDU nell’ordinamento italiano. Molto importante la CEDU così come interpretata dal Corte EDU perché è da anni che in tutta una serie di materie le sentenze CEDU diventano molto importanti. Una recente è la Sentenza Italgomme che si occupa della questione della disciplina degli accessi, ispezioni, verifiche nazionali, andando a bacchettare il legislatore italiano, segnalando problemi nella legislazioni italiana. Questo ha generato già una modifica di una norma. L’intervento della Corte genera conseguenze su norme tutt’altro che irrilevanti, norme che disciplinano il procedimento di accesso, ispezione e verifica presso i locali in cui viene svolta l’attività d’impresa, dato delle indicazioni e ha ritenuto che la normativa italiana non fosse in linea con la convenzione. La CGUE valuta la norma italiana sulla base di come viene interpretata dalla giurisprudenza italiana. C'è sono poi tutta una serie di circostanze CEDU che emergono. Esempio caso pratico (del prof. Giovanardi) Giovanardi ha un procedimento tributario in cui è stato detto al cliente che tutta una serie di cessioni del suo prodotto andavano assoggettate ad Iva e lui non le aveva assoggettate (non si assoggetta ad Iva quando queste cessioni di bene finiscono al di fuori del territorio italiano perché l’Iva si basa sul principio della tassazione a destinazione, quindi se la merce va da Italia alla Spagna allora l’Iva verrà applicata in Spagna). È chiaro che se la merce viene ceduta da un italiano a uno spagnolo e lo spagnolo tiene la merce in Italia perché la cede sul mercato italiano, l’Iva deve essere applicata: non si applica l’Iva perché la compra lo spagnolo e la merce fuoriesce fisicamente dal territorio italiano. Il cliente non è accusato di essere il frodatore, ma semplicemente gli si dice “guarda che non c’è la prova della fuoriuscita della merce dal territorio, quindi paga l’Iva dovuta”. Questa vicenda ha rilevanza sia tributaria sia penale perché si superano le soglie previste nella disciplina del reato di dichiarazione infedele. Se io ho messo nella mia dichiarazione Iva operazioni intra-comunitarie, ma quelle non lo sono, allora tale dichiarazione è infedele. Ho la stessa situazione che rileva dal lato tributario (recupero Iva + applicazione della sanzione amministrativa tributaria unitamente agli interessi) e fattispecie penale (procedimento penale laddove è un delitto, ci sono delle pene previste - reclusione ecc…). Giovanardi verifica nel concreto la merce e la traccia (nel gestionale dell’impresa, c’erano le targhe dei camion che hanno caricato la merce). Si riesce a capire che le merci sono finite in una nave a Livorno e da Livorno a Valencia. Vengono richieste al vettore navale le polizze di carico della nave. Chi assicura che non siano stati scaricati prima i mezzi, e non si siano caricate sopra altre cose? Il PM invece afferma: attenzione che il mondo penale è diverso da quello tributario. Nel diritto penale non si può sostenere che ci sia un’inversione dell’onere della prova. Il PM non è in grado di dare la prova, la prova la deve dare lui. Il reato è un delitto a dolo specifico di evasione. Il PM scrive nella richiesta di archiviazione presentata al GIP che nella materia c’è il dolo: se non si ha la prova che la merce è finita in Spagna, non si ha neanche la prova della consapevolezza dell’operatore italiano che la merce potesse non finire all’estero. Se non ho la prova della consapevolezza, tutt'al più allora potremmo dire che quella è negligenza, ma se è negligenza è colpa

e quindi non c'è reato. Quindi mi chiede l'archiviazione che viene ottenuta dal GIP, ma è una

richiesta di archiviazione con un frutto avvelenato dentro, perché sostanzialmente non dice “io archivio perché non c'è la prova”. Perché questa evidentemente Giovanardi l’avrebbe presa e depositata senza nessun problema nel processo tributario, ma lì c'è scritto “nel penale c'è tutta sta cosa, ma nel tributario è un po' diverso, sarà il giudice tributario a valutare, perché il pubblico ministero ha ritenuto di non distruggere l'indagine tributaria”. Giovanardi si è convinto a depositare la conclusione del PM in sede penale si perché ha studiato bene la CEDU. Nella CEDU la presunzione di innocenza non riguarda solo il diritto penale, ma la presunzione di innocenza riguarda anche altri ambiti, in particolare quello tributario, anche i mondi amministrativi, anche in ragione del carattere euro-penale delle nostre sanzioni criteri Engel. Ma

allora ne deriva che quando io ho una soluzione è positivo, ma non solo la soluzione nella prospettiva CEDU perché alla CEDU non interessa se sei stato assolto perché il fatto non sussiste o per altro motivo. Anche un’archiviazione rileva ai fini CEDU, nella logica della presunzione di innocenza. Il diritto interno non valorizza i fatti acclarati in sede di archiviazione ma valorizza solo quelli che emergono nel diritto penale, tuttavia c’è la CEDU. Giovanardi farà dunque un discorso in cui affermerà che si ha un problema perché l’archiviazione anche se il PM ha cercato di limitarne la portata deve valere anche nel diritto tributario. Vediamo la prospettiva europea internazionale che interviene sullo ius singolare che è quello interno. Non dobbiamo accontentarci della norma. L’esempio fatto: siamo di fronte a norme che stanno sopra le leggi ordinarie, perché sono norme interposte. Qualora si ravvisi un conflitto fra la norma Cedu e la norma interna non si potrà disapplicarla. Prendiamo la visione più tradizionale: non c’è l’immediata disapplicazione, devo rinviare alla Corte costituzionale che ne prenda atto. Leggi e atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs) C’è poi tutto il mondo delle leggi e degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi): nella nostra materia ci sono delle specificità. Con riferimento alle leggi ordinarie la specificità sta nel fatto che, nel diritto tributario esiste una legge ordinaria che vorrebbe essere un po’ diversa, una legge di sistema, una legge di principi che è lo Statuto dei diritti del contribuente (l. 27.07.2000 n. 212 , recentemente modificata con la riforma che ha preso le mosse dalla l.delega n. 111/2003). Siamo quasi alla fine di un’importante riforma di tutto il sistema. C’è anche un decreto legislativo che ha modificato lo Statuto in più parti. A farci capire che lo Statuto dei diritti del contribuente vorrebbe essere legge diversa dalle altre, pur condividendone la natura è l’art. 1 dello Statuto.

  • citata anche CEDU
  • nell’art. 1 co. 1 si trovano principi generali dell’ordinamento tributario, in attuazione della Costituzione. Il legislatore si auto-qualifica come attuatore della Costituzione, dei principi dell’ordinamento europeo e della Cedu.
  • Si trovano anche i criteri interpretativi di tutto l’ordinamento quindi quando gli operatori interpretano l’ordinamento dovrebbero farlo alla luce dei principi qui contenuti Questa cerca di essere legge rinforzata: c’è un principio di fissità, ossia le deroghe ai principi contenuti nello statuto devono essere espresse e mai contenute in legge speciali, ma in leggi dello stesso livello di generalità dello Statuto. Una serie di affermazioni particolarmente impegnative dal punto di vista dogmatico, perché tutto ciò cozza con un dato di fatto: questa è una legge ordinaria, e quindi è evidente che se una legge ordinaria successiva decidesse diversamente non possiamo decidere di mandare tutto alla Corte costituzionale, perché non vi sono norme interposte tra la Costituzione e la legge. È una legge come le altre. Che senso ha tutto questo? Visto che questa legge è una legge di principi, allora una qualche valenza interpretativa, in sede ermeneutica, quando io ho due possibilità di interpretare il dettato normativo è forse da preferirsi quella che sia in linea con lo statuto, piuttosto che quella lettura della norma che violi lo statuto. Lo Statuto contiene anche norme sulla normazione, si potrebbe quindi dire delle meta-norme. Una riguarda proprio uno dei due atti aventi forza di legge, che è il decreto legge.
  • (^) Lo statuto cerca di andare oltre quelle che sono le sue prerogative di incidere nell’ordinamento ➔ Non si possono, con decreto legge, introdurre nuovi tributi o ampliare categoria dei soggetti passivi di tributi già esistenti. Siccome il tributo è qualcosa di serio, se si decidono di togliere soldi ai cittadini, si deve passare dal vaglio parlamentare. Art. 1 Statuto Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Art.4 Statuto Non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi nè prevedere applicazione di tributi esistenti ad altri soggetti