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Riassunto del libro "Manuale di diritto tributario" (Andrea Carinci e di Thomas Tassani, settembre 2025) integrato con alcune lezioni del professor Giovanardi
Tipologia: Dispense
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L’accertamento in rettifica dei soggetti tenuti alle scritture contabili (esercenti impresa, arti o professioni)
Il diritto tributario si impernia sul concetto di tributo. Tradizionalmente ci si occupa della nozione di diritto tributario cercando di dire cos’è un tributo. Questa materia ha una sua autonomia scientifica oppure è riconducibile ad altre discipline, altri settori del diritto? Il diritto tributario è uno spaccato di varie discipline giuridiche e viene successivamente. Il diritto tributario potrebbe essere definito una sorta di diritto di secondo livello, un diritto che è successivo per esempio al diritto civile. Inoltre ci sono molte parti della disciplina che potrebbero essere ricondotte ad altre discipline. Es. norme della costituzione su cui si impernia la materia (es. artt. 23, 53, 117. 119 Cost ecc…). Gli illeciti tributari quando assumono una determinata gravità sono elevati a presupposto di reato penale. Ma quindi il tributarista può pensare di avere una sua disciplina autonoma? C’è una parte del diritto tributario che è propria del diritto tributario, ed è essenzialmente la parte speciale. Nel momento in cui c’è una disciplina di un’imposta che individua il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, i soggetti passivi, la base imponibile, l’aliquota ci sono tutta una serie di profili tecnici che sono esclusivamente del diritto tributario. La parte sostanziale della materia è una parte dove altri studiosi non hanno la possibilità di entrare. Da questo punto di vista si può dire che il diritto tributario è un diritto a metà anche tra il diritto e l’economia. Qui troviamo la sua specificità: alcuni studiosi dicono che la specificità stia in una sorta di canone sovraordinato che sarebbe il principio di capacità contributiva (art. 53 co.1 Cost), ma il professor Giovanardi non ritiene che sia così. Ha tutta una serie di rilevantissime ricadute pratiche perché è centrale nella nostra società contemporanea, non sono nei rapporti domestici, ma anche nei rapporti internazionali: il momento dell’imposizione è tradizionalmente uno dei momenti più delicati, è centrale anche nelle riflessioni dei filosofi della politica, le questioni tributarie spesso vengono riportate dai media in modo non accurato. Questo fatto che il diritto tributario è una composizione eterogenea di contenuti differenti è emerso molto tardi. La prima cattedra di diritto tributario è del 1964 alla Sapienza di Roma. Quindi è una materia molto giovane. Prima il diritto tributario era ad appannaggio di una materia più ampia, il diritto finanziario che si occupa non solo del momento acquisitivo (entrate), ma si occupa anche della spesa. Lo studioso del diritto finanziario non si interessa solo delle questioni del prelievo, ma anche delle questioni dell’impiego delle risorse prelevate. Non viene però studiato come sono utilizzate le risorse tributarie. Inoltre secondo il principio di unità del bilancio pubblico , è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica, sostenendo la totalità delle spese pubbliche, senza che si posa individuare uno specifico collegamento tra il gettito di un tributo ed una determinata spesa pubblica. Parentesi: Ogni scienziato sociale, ogni persona che studia con passione una disciplina cercando di farlo con rigore, più che in altre discipline, deve fare i conti ogni giorno con il suo background ideologico-culturale. Tutti noi abbiamo una sorta di bias inevitabile. Lo studio serve ad andare contro i nostri stessi pregiudizi. Questa disciplina è molto spesso in mezzo a dispute che in fondo sono ideologiche. Si vede anche in una parte fondamentale del diritto tributario: il diritto tributario promozionale. Oggi il tributo è considerato uno strumento duttile che può consentire di arrivare a risultati extra- fiscali: il risultato fiscale è spesa - entrata per sostenere la spesa; il risultato extra-fiscale è incentivare una determinata attività d’impresa più green rispetto a quella meno green, incentivo e disincentivo. Il diritto tributario è anche questo. Diventando questo, accade che nel nostro paese, solamente nell’IRPEF, ci sono 219 detrazioni e accade che nelle agevolazioni si spendono 158 miliardi di € ogni anno. Le agevolazioni spesso sono il frutto di attività lobbistiche. Alcune detrazioni sarebbero eliminabili dato l’elevato debito pubblico (es. detrazioni spese veterinarie). È una questione di scarsità di risorse. Perché non vengono tolte? A causa di manifestazioni e dissenso eventuale che si creerebbe. È un modo per il partito di ottenere voti. È una disciplina di interesse supremo.
decurtazione patrimoniale a titolo definitivo (es. pensione). Questa definizione tiene concettualmente ma vi sono molte situazioni in cui si paga il contributo previdenziale ma non si arriva al minimo pensionabile: io ho pagato, ma le imposte pagate non mi vengono restituite= se non si ottiene la restituzione quel pagamento è diventato a tutti gli effetti un contributo. La distinzione è netta, ma non così tanto nella pratica perché vi sono casi in cui un contributo previdenziale diventa una decurtazione a titolo definitivo (es. quando si paga per pensione ma non si viene ridato). Categorizzazione dei tributi Tradizionalmente i tributi si dividevano in 4 categorie:
Sentenza Corte cost. n. 238/2009 (relatore Franco Gallo). Aspetto interessante della sentenza: ad un certo punto (nel ’97 con il d.lgs. 22/1997) hanno introdotto la tariffa rifiuti e chiamarla “tariffa" era in qualche modo il modo per farla uscire dal prelievo precedente che invece la chiamava “tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni” - dalla TARSU alla TIA (tariffa igiene ambientale). Nell’idea di quel legislatore quella tariffa era fuori dai tributi, tanto che ti veniva chiesta la tariffa e, se siamo fuori dai tributi, quello diventa una sorta di prezzo di un’attività. Se però diventa il prezzo di un’attività si crea un altro problema, ossia posso applicare l’IVA (imposta valore aggiunto). Allora ad un certo punto il tributo è finito di fronte alla Corte costituzionale perché la giurisdizione speciale tributaria è quella che ha ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Se siamo di fronte ad un tributo, allora non c’è l’IVA perché non c’è l’imposta sull’imposta, l’IVA è solo sul corrispettivo. Non solo non c’è l’IVA, se è tributo, il giudice è il giudice speciale tributario. Se non è tributo invece il giudice non è la Corte di giudizio tributaria, ma è il giudice ordinario. Siccome c’è l’art. 102 co. 2 Cost. che dice che è vietata l’istituzione di giudici straordinari e speciali, allora se noi facciamo la norma che sulla tariffa, che non è un tributo, deve decidere il giudice tributario, stiamo creando un giudice speciale, quindi la Corte deve capire se è tributo o non è tributo per capire se la norma che dice “la TIA va al giudice tributario" viola o no l’art. 102 Cost (divieto di istituzione di giudici speciali). Questa sentenza il prof. Gallo al punto 7.2.1. dice “ Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante ”. Successivamente il giudice delle leggi confronta la TARSU che è sicuramente un tributo con la TIA che vorrebbe non essere un tributo e ne individua le analogie, dimostra che la struttura è la stessa. Ma se la struttura è la stessa allora anche la TIA è un tributo e quindi la norma che prevede che la TIA sia devoluta alla giurisdizione tributaria è legittima, ma c’è un problema: è stata applicata l’Iva quando l’Iva non doveva essere applicata. Dunque in questa sentenza è emerso il diritto al rimborso di tutta l’Iva sulla TIA con un buco di miliardi. Nella nostra materia anche le definizioni di tributo hanno conseguenze gigantesche. Bisogna distinguer il tributo dalle entrate non tributarie , previste a fronte di servizi ed attività pubbliche, qualificate normativamente in vario modo, come canoni, tariffe, prezzi pubblici, diritti. Ad esse non si possono applicare i principi e le disposizioni del diritto tributario, quindi per la gestione dei rapporti tra i soggetti tendenzialmente si utilizzano le norme civilistiche. Inoltre la natura privatistica della prestazione patrimoniale, dovuta a fronte di un servizio ne determina il potenziale assoggettamento all’Iva. Il tributo rientra nel più ampio genus delle “ prestazioni imposte ” dovendolo dunque distinguere da altri prelievi coattivi (non tributari ) previsti a favore dello Stato o di altri enti territoriali. Le altre due categorie (il contributo speciale e il monopolio) non contano più. Contributo speciale Il contributo speciale è quell’entrata tributaria che è pagata nella logica dell’interesse di chi la paga, però anche nell’interesse di una parte di collettività. Esempio : contributo di edificazione che è disciplinato dalla l. 10/1977 (Legge Bucalossi) e che si divide in due parti: gli oneri di urbanizzazione (se io costruisco in un'area che non è ancora urbanizzata, devo pagare al Comune una somma di denaro che poi consente al Comune di poterne disporre, per dotare l'area in cui io costruisco dei servizi che sono necessari. L’altra parte del contributo è commisurata al valore della costruzione. Se ci pensate questa tipologia di tributo è pagato nell’interesse di chi costruisce, ma è pagato anche nell’interesse di quella parte di collettiva che trasforma un prato verde in un un’area abitata. Quindi è facile ricondurre questo tributo alle categorie che abbiamo detto, perché gli oneri di urbanizzazione sono certamente riconosciuti come tassa: io pago perché c'è un'attività dell’ente pubblico che può aiutare l'area, invece il pagamento dell'onere commisurato al valore dell'attività di edificazione è imposta perché pago in relazione ad un indice.
essere obbligati anche soggetti diversi da questi ultimi; esistono però altri due soggetti obbligati per legge a pagare: il sostituto di imposta e il responsabile d’imposta (vd. capitolo 4 libro) ➔ Soggetti che toccano il presupposto, sfiorano il presupposto e quindi pagano o in luogo di altri (sostituto di imposta)oppure assieme ad altri (es. datore di lavoro). …
La distinzione tra le ≠ tipologie di norme ha rilievo con riferimento all’ efficacia temporale delle norme tributarie:
Si tratta di fonti che traggono origine dalla sovranità dello Stato (fonti statali) e che si basano sull’autonomia degli enti territoriali (fonti regionali, comunali, provinciali), nonché sulla supremazia gerarchica, nei relativi ambiti di competenza, dell’Ue (fonti europee). Indicazione delle fonti del diritto ➔ Art. 1 Preleggi ➔ incompleta però e in materia fiscale deve essere ulteriormente adattata data la non ammissibilità degli usi e l’incidenza delle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali. Se cerchiamo di mettere il sistema delle fonti in una linea gerarchica abbiamo: A. al vertice la Costituzione , i Trattati europei e le fonti europee derivate (direttive e regolamenti). B. Sotto abbiamo le Convenzioni internazionali (norme interposte- e leggi di ratifica delle convenzioni internazionali) ➔ hanno grande spazio: convenzioni bilaterali che servono a evitare doppia imposizione sullo stesso presupposto o tutte situazioni in cui vi è un soggetto che potrebbe essere residente in un paese, ma che disponga di redditi in altri paesi. Quindi vi sono dei criteri di tassazione che possono generare dei fenomeni di doppia imposizione. Le convenzioni bilaterali mirano a evitare questo effetto dannoso di prosciugamento della base imponibile (c.d. fenomeno di doppia o plurima imposizione internazionale ). Vi sono anche delle convenzioni in materia di imposta di successione. Abbiamo la CEDU ➔ è diritto europeo, ma la Corte costituzionale la riconduce alle convenzioni con tutta una serie di conseguenze in termini di non possibile immediata disapplicazione della norma interna in caso di conflitto C. Abbiamo poi le leggi e gli atti aventi forza di legge e non abbiamo solo leggi statali o atti aventi forza di legge statali, ma anche leggi regionali. E poi infine i regolamenti che possono essere sia statali, regionali che locali (regolamenti comuni e province). Bisogna anche individuare, nel rapporto tra le fonti, la ripartizione delle competenze normative , che individua ambiti che possono essere esclusivi, concorrenti, residuali o sussidiari. Rapporti tra coordinamento interno e ordinamento dell’unione europea Con la sottoscrizione dei Trattati dell’Unione europea, il nostro Paese ha acconsentito alla limitazione della propria sovranità nelle materie oggetto dei trattati medesimi in virtù dell’art. 11 Cost. Da tempo la CGUE si pronuncia nel senso del primato del diritto europeo su quello nazionale contrastante, affermando l’obbligo del giudice italiano di garantire l’effetto diretto delle norme europee, disapplicando quelle confliggenti. La Corte cost. ha riconosciuto la necessaria disapplicazione della disposizione interna contrastante con quella europea, pur esprimendosi nel senso dell’autonomia dei due ordinamenti (tesi dualista) ancorché coordinati nella ripartizione delle competenze sancite dai trattati istitutivi. La norma europea prevale sia sulla legge ordinaria sia sulle norme contenute nella Costituzione e in leggi costituzionali, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (c.d. teoria dei contro-limiti). La preminenza gerarchica delle fonti europee è prevista dalla Cost. che con l’art.117 Cost limita la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel “ rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ”. Esiste nel diritto tributario tutta una serie di tributi chiamati europei o armonizzati ➔ tributi su cui interviene, è intervenuta, c’è una disciplina unionale e le norme interne domestiche non possono che essere in linea con tale disciplina. Esempio : imposta sul valore aggiunto= è la 2 ° imposta dell’ordinamento, è disciplinata da una direttiva europea che è continuamente messa in gioco tutte le volte che ci sia una questione conflittuale tra le norme interne degli Stati membri e la norma della direttiva. Entra la CGUE che è l’interprete privilegiato: ogni qualvolta che la CGUE sancisca che la norma interna debba essere interpretata in un determinato modo per essere in linea con la direttiva o sancisca il conflitto, quella decisione non può non essere considerata, la decisione della CGUE ha un effetto para-normativo perché il giudice nazionale non può discostarsi da essa, sempre che non ritenga che quell’interpretazione della CGUE cozzi con i principi fondamentali dell’ordinamento quali possono desumersi dalla Costituzione ➔ dovrà rimettere atti alla Corte costituzionale che potrà azionare i c.d. contro-limiti. Un caso in cui si è arrivato vicini ai contro-limiti è un caso tributario: il Caso Taricco. Si parla in proposito di integrazione fiscale europea di carattere negativo perché
Dalla rilevanza costituzionale degli impegni contratti in ambito internazionale deriva che le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali risultano sovraordinate rispetto alle altre leggi ordinarie, collocandosi in posizione sub-costituzionale. Data l’assenza di un effetto diretto della norma pattizia la norma di legge interna non può essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale, dovendo essere soggetta al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale ritiene ricompresa tra le convenzioni internazionali anche la CEDU (1950). I diritti fondamentali della CEDU sono entrati a far parte del diritto dell’Unione alla stregua dei principi generali. Da ciò dovrebbe derivare la diretta applicabilità delle disposizioni CEDU nell’ordinamento italiano. Molto importante la CEDU così come interpretata dal Corte EDU perché è da anni che in tutta una serie di materie le sentenze CEDU diventano molto importanti. Una recente è la Sentenza Italgomme che si occupa della questione della disciplina degli accessi, ispezioni, verifiche nazionali, andando a bacchettare il legislatore italiano, segnalando problemi nella legislazioni italiana. Questo ha generato già una modifica di una norma. L’intervento della Corte genera conseguenze su norme tutt’altro che irrilevanti, norme che disciplinano il procedimento di accesso, ispezione e verifica presso i locali in cui viene svolta l’attività d’impresa, dato delle indicazioni e ha ritenuto che la normativa italiana non fosse in linea con la convenzione. La CGUE valuta la norma italiana sulla base di come viene interpretata dalla giurisprudenza italiana. C'è sono poi tutta una serie di circostanze CEDU che emergono. Esempio caso pratico (del prof. Giovanardi) Giovanardi ha un procedimento tributario in cui è stato detto al cliente che tutta una serie di cessioni del suo prodotto andavano assoggettate ad Iva e lui non le aveva assoggettate (non si assoggetta ad Iva quando queste cessioni di bene finiscono al di fuori del territorio italiano perché l’Iva si basa sul principio della tassazione a destinazione, quindi se la merce va da Italia alla Spagna allora l’Iva verrà applicata in Spagna). È chiaro che se la merce viene ceduta da un italiano a uno spagnolo e lo spagnolo tiene la merce in Italia perché la cede sul mercato italiano, l’Iva deve essere applicata: non si applica l’Iva perché la compra lo spagnolo e la merce fuoriesce fisicamente dal territorio italiano. Il cliente non è accusato di essere il frodatore, ma semplicemente gli si dice “guarda che non c’è la prova della fuoriuscita della merce dal territorio, quindi paga l’Iva dovuta”. Questa vicenda ha rilevanza sia tributaria sia penale perché si superano le soglie previste nella disciplina del reato di dichiarazione infedele. Se io ho messo nella mia dichiarazione Iva operazioni intra-comunitarie, ma quelle non lo sono, allora tale dichiarazione è infedele. Ho la stessa situazione che rileva dal lato tributario (recupero Iva + applicazione della sanzione amministrativa tributaria unitamente agli interessi) e fattispecie penale (procedimento penale laddove è un delitto, ci sono delle pene previste - reclusione ecc…). Giovanardi verifica nel concreto la merce e la traccia (nel gestionale dell’impresa, c’erano le targhe dei camion che hanno caricato la merce). Si riesce a capire che le merci sono finite in una nave a Livorno e da Livorno a Valencia. Vengono richieste al vettore navale le polizze di carico della nave. Chi assicura che non siano stati scaricati prima i mezzi, e non si siano caricate sopra altre cose? Il PM invece afferma: attenzione che il mondo penale è diverso da quello tributario. Nel diritto penale non si può sostenere che ci sia un’inversione dell’onere della prova. Il PM non è in grado di dare la prova, la prova la deve dare lui. Il reato è un delitto a dolo specifico di evasione. Il PM scrive nella richiesta di archiviazione presentata al GIP che nella materia c’è il dolo: se non si ha la prova che la merce è finita in Spagna, non si ha neanche la prova della consapevolezza dell’operatore italiano che la merce potesse non finire all’estero. Se non ho la prova della consapevolezza, tutt'al più allora potremmo dire che quella è negligenza, ma se è negligenza è colpa
richiesta di archiviazione con un frutto avvelenato dentro, perché sostanzialmente non dice “io archivio perché non c'è la prova”. Perché questa evidentemente Giovanardi l’avrebbe presa e depositata senza nessun problema nel processo tributario, ma lì c'è scritto “nel penale c'è tutta sta cosa, ma nel tributario è un po' diverso, sarà il giudice tributario a valutare, perché il pubblico ministero ha ritenuto di non distruggere l'indagine tributaria”. Giovanardi si è convinto a depositare la conclusione del PM in sede penale si perché ha studiato bene la CEDU. Nella CEDU la presunzione di innocenza non riguarda solo il diritto penale, ma la presunzione di innocenza riguarda anche altri ambiti, in particolare quello tributario, anche i mondi amministrativi, anche in ragione del carattere euro-penale delle nostre sanzioni criteri Engel. Ma
allora ne deriva che quando io ho una soluzione è positivo, ma non solo la soluzione nella prospettiva CEDU perché alla CEDU non interessa se sei stato assolto perché il fatto non sussiste o per altro motivo. Anche un’archiviazione rileva ai fini CEDU, nella logica della presunzione di innocenza. Il diritto interno non valorizza i fatti acclarati in sede di archiviazione ma valorizza solo quelli che emergono nel diritto penale, tuttavia c’è la CEDU. Giovanardi farà dunque un discorso in cui affermerà che si ha un problema perché l’archiviazione anche se il PM ha cercato di limitarne la portata deve valere anche nel diritto tributario. Vediamo la prospettiva europea internazionale che interviene sullo ius singolare che è quello interno. Non dobbiamo accontentarci della norma. L’esempio fatto: siamo di fronte a norme che stanno sopra le leggi ordinarie, perché sono norme interposte. Qualora si ravvisi un conflitto fra la norma Cedu e la norma interna non si potrà disapplicarla. Prendiamo la visione più tradizionale: non c’è l’immediata disapplicazione, devo rinviare alla Corte costituzionale che ne prenda atto. Leggi e atti aventi forza di legge (d.l. e d.lgs) C’è poi tutto il mondo delle leggi e degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi): nella nostra materia ci sono delle specificità. Con riferimento alle leggi ordinarie la specificità sta nel fatto che, nel diritto tributario esiste una legge ordinaria che vorrebbe essere un po’ diversa, una legge di sistema, una legge di principi che è lo Statuto dei diritti del contribuente (l. 27.07.2000 n. 212 , recentemente modificata con la riforma che ha preso le mosse dalla l.delega n. 111/2003). Siamo quasi alla fine di un’importante riforma di tutto il sistema. C’è anche un decreto legislativo che ha modificato lo Statuto in più parti. A farci capire che lo Statuto dei diritti del contribuente vorrebbe essere legge diversa dalle altre, pur condividendone la natura è l’art. 1 dello Statuto.