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Iniziativa dei cittadini europei

STOP CIBO FALSO: ORIGINE IN ETICHETTA

STOP CIBO FALSO: ORIGINE IN ETICHETTA

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione: ECI(2024)000009
Andamento dell'iniziativa
  1. Registrata
    24/07/2024
  2. Data di inizio della raccolta
    21/09/2024
  3. Raccolta chiusa
    21/09/2025
  4. Raccolta insufficiente
    23/12/2025

Informazioni dalla Commissione europea

24/07/2024

Informazioni da parte degli organizzatori

Obiettivi

Chiediamo che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano e che siano altresì rispettate le loro aspettative in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità.

Chiediamo inoltre che siano esplicite e chiare le indicazioni dell’origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune, e che siano rispettati gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.

Allegato

1)La revisione del criterio dell’ultima trasformazione del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, art. 60, c.2) e del luogo di provenienza, come stabilito nel regolamento sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, art. 2, c.2 lettera g)

2)Il rispetto del principio di reciprocità per proibire l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa (TFU, art. 168 c.1 e 5, art. 169 c. 1, art. 114 c.3 e art. 216-219).

3)L’aumento dei controlli alle frontiere sul cibo che entra nei confini europei e nazionali per bloccare le truffe a tavola che danneggiano agricoltori e consumatori (Reg. UE 2017/625, art. 43 e seguenti)

4)L’estensione dell'obbligo di indicazione dell'origine a tutti i prodotti alimentari al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori. È necessario riportare il riferimento al Paese di origine o al luogo di provenienza per non confondere maggiormente il consumatore con l’utilizzo di riferimenti geografici generali (UE, NON UE o UE e NON UE) (Reg. UE 1169/2011, art. 26. c.2 e c.3 e Reg. UE 2018/775, art. 2).

Più in dettaglio

1)In base all’art. 60, c.2 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata”. Ciò comporta che in etichetta viene normalmente indicata come “origine” di un prodotto, il Paese ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, a meno che non ci sia un obbligo esplicito di indicare anche la provenienza del prodotto agricolo utilizzato nella trasformazione (come, ad esempio, avviene in Italia per il latte, i formaggi, la pasta, il riso, il pomodoro trasformato e le carni suine trasformate, per gli stabilimenti che lavorano all’interno dei confini nazionali). L’ambiguità è evidente quando si considera anche la definizione del “luogo di provenienza” (Reg. UE 1169, art. 2, c.2 lettera g): “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92” (sostituito dal Reg. 952/2013, art. 60, c.2). Nelle pieghe di una indicazione non chiara e forse intenzionalmente ambigua sull’origine si alimentano fenomeni di ingannevole identità geografica, falsa identità merceologica, mistificazioni dei prodotti e più agevoli contraffazioni. Occorre quindi stabilire, in modo trasparente ed univoco, che l’origine di un alimento corrisponde al paese di provenienza del prodotto agricolo (dove è stato coltivato, allevato o pescato) e al luogo dove è avvenuta la sua trasformazione, entrambi (se diversi) da indicare obbligatoriamente in etichetta o nelle altre forme di informazione al consumatore (menù, cartello, ecc.).

2)In base all’art. 168 e 169 e 114 del Trattato per il funzionamento dell’UE (TFU), l’azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, comprende la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Per garantire la salute pubblica e la protezione dei consumatori, è necessario applicare il principio di reciprocità nei rapporti commerciali con i Paesi terzi, per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e del rispetto delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno e proibendo l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa. Tale divieto va riaffermato anche negli accordi internazionali dell’UE, conclusi ai sensi degli artt. 216-219 del TFU. 

3)L’UE è una delle aree di libero scambio più grandi del mondo, con un bacino di circa mezzo miliardo di utenti/consumatori. Sulle partite di merci, che non rientrano tra quelli soggetti a misure rafforzate, i controlli ufficiali periodici sono organizzati in base alla valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 43 e seguenti, par. 3 del Regolamento 2017/625. Per arginare il fenomeno delle truffe a tavola, che danneggiano agricoltori e consumatori, occorre aumentare la frequenza e la profondità dei controlli all’importazione di alimenti e mangimi, che devono essere efficacemente finalizzati a prevenire i rischi per la salute pubblica, proteggere gli interessi dei consumatori ed assicurare la lealtà delle transizioni commerciali.

4) Il Reg. (UE) N. 1169/2011, art. 26. c.2 stabilisce, come principio generale di trasparenza, che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria quando l’omissione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, se le informazioni sull’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo provenienza. Tuttavia, in pratica l’origine si applica solo quando è prevista da norme specifiche di settore, come pure è stato depotenziato l’art. 26 c.3, che prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario quando non è la stessa origine indicata per l’alimento, a causa delle deroghe e dell’eccessiva arbitrarietà concessa all’industria da parte del regolamento di esecuzione 2018/775. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori, occorre modificare il Reg. 1169/2011, prevedendo l’obbligo di indicare la provenienza per tutti i prodotti alimentari, sia per quelli imballati che per quelli serviti nella ristorazione fuori casa, ovvero nelle mense scolastiche, nelle aziende o negli ospedali e nei ristoranti.

Organizzatori

Rappresentante

Supplente

Membri

  • Stipe TOKIC
  • Maximilien FONTANA
  • Leszek Bogumił KOLASA
  • Celia VILARDELL PEREZ
  • Eliomaria Felice NARDUCCI

Number of signatures per country

Ultimo aggiornamento (23/12/2025 00:00)

Sono comprese sia le dichiarazioni di sostegno raccolte online (ad oggi) sia quelle raccolte su moduli cartacei (secondo quanto comunicato dagli organizzatori fino al 23/12/2025).

PaeseDichiarazioni di sostegnoSoglia minimaPercentuale
Austria35214.4002,44%
Belgio42615.8402,69%
Bulgaria18512.2401,51%
Cipro634.3201,46%
Croazia2178.6402,51%
Czechia1.23515.1208,17%
Danimarca14110.8001,31%
Estonia355.0400,69%
Finlandia38510.8003,56%
Francia1.65458.3202,84%
Germania1.58369.1202,29%
Grecia25115.1201,66%
Irlanda21610.0802,14%
Italia841.18854.7201.537,26%
Lettonia856.4801,31%
Lituania917.9201,15%
Lussemburgo494.3201,13%
Malta194.3200,44%
Paesi Bassi50322.3202,25%
Polonia76638.1602,01%
Portogallo29215.1201,93%
Romania50323.7602,12%
Slovacchia5.21410.80048,28%
Slovenia1796.4802,76%
Spagna12.35643.92028,13%
Svezia41415.1202,74%
Ungheria18515.1201,22%
Numero totale di firmatari868.587

Fonti di finanziamento

Ultimo aggiornamento: 24/07/2024

Nome del promotoreData[1]Importo in EUR[2]
Confederazione Nazionale Coldiretti10/06/202420.000

Importo totale del sostegno e del finanziamento: 20.000,00 €

[1] Data in cui sono stati ricevuti i contributi. In caso di contributi in natura, indicare la data in cui sono iniziati.
[2] Importo effettivo dei finanziamenti forniti o valore stimato dei contributi in natura.

Per segnalare eventuali problemi con la dichiarazione delle fonti di sostegno e finanziamento, si prega di contattarci. Inserire nel messaggio il numero di registrazione dell'iniziativa.

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