- Registrata24/07/2024
- Data di inizio della raccolta21/09/2024
- Raccolta chiusa21/09/2025
- Raccolta insufficiente23/12/2025
Informazioni dalla Commissione europea
24/07/2024
Informazioni da parte degli organizzatori
I contenuti seguenti sono di esclusiva responsabilità degli organizzatori dell'iniziativa. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea.
Obiettivi
Chiediamo che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano e che siano altresì rispettate le loro aspettative in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità.
Chiediamo inoltre che siano esplicite e chiare le indicazioni dell’origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune, e che siano rispettati gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.
Allegato
1)La revisione del criterio dell’ultima trasformazione del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, art. 60, c.2) e del luogo di provenienza, come stabilito nel regolamento sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011, art. 2, c.2 lettera g)
2)Il rispetto del principio di reciprocità per proibire l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa (TFU, art. 168 c.1 e 5, art. 169 c. 1, art. 114 c.3 e art. 216-219).
3)L’aumento dei controlli alle frontiere sul cibo che entra nei confini europei e nazionali per bloccare le truffe a tavola che danneggiano agricoltori e consumatori (Reg. UE 2017/625, art. 43 e seguenti)
4)L’estensione dell'obbligo di indicazione dell'origine a tutti i prodotti alimentari al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori. È necessario riportare il riferimento al Paese di origine o al luogo di provenienza per non confondere maggiormente il consumatore con l’utilizzo di riferimenti geografici generali (UE, NON UE o UE e NON UE) (Reg. UE 1169/2011, art. 26. c.2 e c.3 e Reg. UE 2018/775, art. 2).
Più in dettaglio
1)In base all’art. 60, c.2 del Reg. UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata”. Ciò comporta che in etichetta viene normalmente indicata come “origine” di un prodotto, il Paese ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, a meno che non ci sia un obbligo esplicito di indicare anche la provenienza del prodotto agricolo utilizzato nella trasformazione (come, ad esempio, avviene in Italia per il latte, i formaggi, la pasta, il riso, il pomodoro trasformato e le carni suine trasformate, per gli stabilimenti che lavorano all’interno dei confini nazionali). L’ambiguità è evidente quando si considera anche la definizione del “luogo di provenienza” (Reg. UE 1169, art. 2, c.2 lettera g): “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92” (sostituito dal Reg. 952/2013, art. 60, c.2). Nelle pieghe di una indicazione non chiara e forse intenzionalmente ambigua sull’origine si alimentano fenomeni di ingannevole identità geografica, falsa identità merceologica, mistificazioni dei prodotti e più agevoli contraffazioni. Occorre quindi stabilire, in modo trasparente ed univoco, che l’origine di un alimento corrisponde al paese di provenienza del prodotto agricolo (dove è stato coltivato, allevato o pescato) e al luogo dove è avvenuta la sua trasformazione, entrambi (se diversi) da indicare obbligatoriamente in etichetta o nelle altre forme di informazione al consumatore (menù, cartello, ecc.).
2)In base all’art. 168 e 169 e 114 del Trattato per il funzionamento dell’UE (TFU), l’azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, comprende la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Per garantire la salute pubblica e la protezione dei consumatori, è necessario applicare il principio di reciprocità nei rapporti commerciali con i Paesi terzi, per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e del rispetto delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno e proibendo l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa. Tale divieto va riaffermato anche negli accordi internazionali dell’UE, conclusi ai sensi degli artt. 216-219 del TFU.
3)L’UE è una delle aree di libero scambio più grandi del mondo, con un bacino di circa mezzo miliardo di utenti/consumatori. Sulle partite di merci, che non rientrano tra quelli soggetti a misure rafforzate, i controlli ufficiali periodici sono organizzati in base alla valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 43 e seguenti, par. 3 del Regolamento 2017/625. Per arginare il fenomeno delle truffe a tavola, che danneggiano agricoltori e consumatori, occorre aumentare la frequenza e la profondità dei controlli all’importazione di alimenti e mangimi, che devono essere efficacemente finalizzati a prevenire i rischi per la salute pubblica, proteggere gli interessi dei consumatori ed assicurare la lealtà delle transizioni commerciali.
4) Il Reg. (UE) N. 1169/2011, art. 26. c.2 stabilisce, come principio generale di trasparenza, che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria quando l’omissione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, se le informazioni sull’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo provenienza. Tuttavia, in pratica l’origine si applica solo quando è prevista da norme specifiche di settore, come pure è stato depotenziato l’art. 26 c.3, che prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario quando non è la stessa origine indicata per l’alimento, a causa delle deroghe e dell’eccessiva arbitrarietà concessa all’industria da parte del regolamento di esecuzione 2018/775. Pertanto, al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori, occorre modificare il Reg. 1169/2011, prevedendo l’obbligo di indicare la provenienza per tutti i prodotti alimentari, sia per quelli imballati che per quelli serviti nella ristorazione fuori casa, ovvero nelle mense scolastiche, nelle aziende o negli ospedali e nei ristoranti.
Organizzatori
Rappresentante
- Ettore PRANDINI - ice@stopfakefood.it
Paese di residenza: Italia
Supplente
- Paolo DI STEFANO - paolo.distefano@coldiretti.it
Membri
- Stipe TOKIC
- Maximilien FONTANA
- Leszek Bogumił KOLASA
- Celia VILARDELL PEREZ
- Eliomaria Felice NARDUCCI
Number of signatures per country
Ultimo aggiornamento (23/12/2025 00:00)
Sono comprese sia le dichiarazioni di sostegno raccolte online (ad oggi) sia quelle raccolte su moduli cartacei (secondo quanto comunicato dagli organizzatori fino al 23/12/2025).
| Paese | Dichiarazioni di sostegno | Soglia minima | Percentuale |
|---|---|---|---|
| Austria | 352 | 14.400 | 2,44% |
| Belgio | 426 | 15.840 | 2,69% |
| Bulgaria | 185 | 12.240 | 1,51% |
| Cipro | 63 | 4.320 | 1,46% |
| Croazia | 217 | 8.640 | 2,51% |
| Czechia | 1.235 | 15.120 | 8,17% |
| Danimarca | 141 | 10.800 | 1,31% |
| Estonia | 35 | 5.040 | 0,69% |
| Finlandia | 385 | 10.800 | 3,56% |
| Francia | 1.654 | 58.320 | 2,84% |
| Germania | 1.583 | 69.120 | 2,29% |
| Grecia | 251 | 15.120 | 1,66% |
| Irlanda | 216 | 10.080 | 2,14% |
| Italia | 841.188 | 54.720 | 1.537,26% |
| Lettonia | 85 | 6.480 | 1,31% |
| Lituania | 91 | 7.920 | 1,15% |
| Lussemburgo | 49 | 4.320 | 1,13% |
| Malta | 19 | 4.320 | 0,44% |
| Paesi Bassi | 503 | 22.320 | 2,25% |
| Polonia | 766 | 38.160 | 2,01% |
| Portogallo | 292 | 15.120 | 1,93% |
| Romania | 503 | 23.760 | 2,12% |
| Slovacchia | 5.214 | 10.800 | 48,28% |
| Slovenia | 179 | 6.480 | 2,76% |
| Spagna | 12.356 | 43.920 | 28,13% |
| Svezia | 414 | 15.120 | 2,74% |
| Ungheria | 185 | 15.120 | 1,22% |
| Numero totale di firmatari | 868.587 |
Fonti di finanziamento
Ultimo aggiornamento: 24/07/2024
| Nome del promotore | Data[1] | Importo in EUR[2] |
|---|---|---|
| Confederazione Nazionale Coldiretti | 10/06/2024 | 20.000 |
Importo totale del sostegno e del finanziamento: 20.000,00 €
[1] Data in cui sono stati ricevuti i contributi. In caso di contributi in natura, indicare la data in cui sono iniziati.
[2] Importo effettivo dei finanziamenti forniti o valore stimato dei contributi in natura.
Per segnalare eventuali problemi con la dichiarazione delle fonti di sostegno e finanziamento, si prega di contattarci. Inserire nel messaggio il numero di registrazione dell'iniziativa.