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Bilancio Mezzabotta - Voto 29, Dispense di Analisi Di Bilancio E Principi Contabili

Dispensa completa di Bilancio (Ex Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda) con Professoressa Mezzabotta. Appunti presi meticolosamente integrati con slide; ottima per passare la parte teorica dell'esame in maniera eccellente, non serve ricorrere ad altro materiale (Voto: 29).

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 06/04/2023

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1
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA
Prof. C. Mezzabotta
INDICE:
-
Parte prima
Obiettivi e principi di redazione del bilancio d'esercizio:
Þ
Il bilancio di esercizio; I modelli di bilancio;
Þ
La clausola generale;
Þ
I principi di redazione secondo i Principi Contabili Nazionali;
Þ
I principi di redazione secondo i Principi Contabili Internazionali;
Þ
I principi di determinazione del reddito imponibile (norme fiscali);
-
Parte seconda
La struttura del bilancio d’esercizio:
Þ
Lo Stato Patrimoniale: struttura e finalità;
Þ
Il conto economico: struttura e finalità;
Þ
Il Rendiconto finanziario;
Þ
La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;
-
Parte terza
Le valutazioni:
Þ
Le immobilizzazioni materiali;
Þ
Le immobilizzazioni immateriali;
Þ
Le rimanenze d'esercizio;
Þ
I lavori in corso su ordinazione;
Þ
Le partecipazioni;
Þ
I crediti e i debiti;
Þ
I fondi per rischi ed oneri;
Þ
La fiscalità differita e anticipata;
Þ
Bilancio consolidato: finalità e metodologia di costruzione.
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2
ND02, Il bilancio di esercizio: obiettivi, destinatari e contenuti
1.
COSÈ IL BILANCIO DI ESERCIZIO?
Il bilancio d’esercizio è un documento di natura economico finanziaria patrimoniale predisposto e pubblicato dalle
società di capitali obbligatoriamente in virtù delle leggi dello stato, ma anche delle leggi di natura comunitaria.
Gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale sono prettamente tecnici, hanno una logica che scaturisce
dal metodo della partita doppia e hanno un significato tecnico ben preciso, ma non esistono norme che dicono dove
posizionare le voci nelle tavole.
Stato patrimoniale
: l’ordine può essere casuale ma la ripartizione è strettamente tecnica (Es. cassa sta a sinistra, nelle
attività).
Nelle attività si ha ciò che la società possiede sia in termini di beni, sia in termini di diritti.
Da questi schemi prettamente tecnici si possono desumere informazioni non giuridicamente corrette: nella parte
sinistra della tavola di stato patrimoniale c’è, per esempio, la voce fondo svalutazione crediti con segno -, ma dal punto
di vista giuridico questo fondo non è una passività, bensì è una voce che rettifica una corrispondente voce dell’attivo,
quindi dal punto di vista tecnico si alimenta in passivo, ma in realtà è una posta rettificativa dell’attivo. Vedremo come
secondo gli schemi di legge il fondo svalutazione crediti dovrà essere esposto nel lato delle attività ma con segno -.
Dalla parte destra non ci sono solo passività, ma anche il Patrimonio Netto (PN), che dal punto di vista dei segni algebrici
ha il segno -, ma in realtà rappresenta la ricchezza netta della società, ovvero la differenza netta tra il totale del valore
delle attività (beni e diritti) e il totale delle passività (obbligazioni a pagare). Anche il patrimonio netto, però, di fatto è
una passività, in quanti si tratta del debito ultimo che la società ha nei confronti dei propri soci.
Conto economico
: lato con segno + ha i costi e quello con segno ha i ricavi; questo perché i costi corrispondono a
condizioni produttive che entrano e i ricavi a condizioni produttive economiche che escono. Un'altra spiegazione può
essere che ricavi costi genera un risultato economico netto (utile o perdita), se la società ha un utile allora ha creato
ricchezza, ma la ricchezza netta della società è espressa dal patrimonio netto, che si trova sul lato negativo dello SP e
ha quindi segno negativo; i ricavi, che incrementano la ricchezza hanno quindi segno negativo (incrementando così il
patrimonio netto), mentre i costi hanno segno positivo e decrementano quindi il PN.
2.
COMPONENTI ESSENZIALI DEL BILANCIO DESERCIZIO
Il bilancio di esercizio secondo il codice civile italiano è composto da 4 componenti:
- Stato patrimoniale→ mostra la ricchezza della società in un momento specifico nel tempo;
- Conto economicocomponenti positivi componenti negativi di reddito (i formari civilistici riportano però i
ricavi con segno +, per favorire l’interesse dei fruitori esterni del bilancio);
- Nota integrativa è regolata da due articoli del cc, il 2427 e il 2427 bis, che ci danno un elenco delle
informazioni minimali che devono essere inserite nella nota integrativa affinchè il bilancio abbia valenza legale;
- Rendiconto finanziarioci mostra con segni algebrici corrispondenti alle entrate e alle uscite, quanto denaro
è entrato e quanto ne è uscito durante il funzionamento della società;
- Poi ci sono degli allegati che possono essere obbligatori o meno dipendentemente dalla tipologia e dalle
dimensioni della società di capitali:
o Relazione sulla gestione: art 2428cc, da un corredo in senso quantitativo e qualitativo sulla gestione
della società, ma fa anche delle previsioni sul futuro, ovvero fa delle considerazioni sui rischi legati alla
gestione;
o Relazione della società di revisione: le SPA devono essere sottoposte a revisione legale, ovvero devono
avere un revisore legale, che è un professionista esterno che deve controllare che gli amministratori,
nel redigere il bilancio, abbiano rispettato le leggi e i principi contabili relativi alla predisposizione di
bilancio (il revisore legale è indipendente dalla società, ma è scelto dai soci e pagato dalla società);
o Relazione del collegio sindacale: la presenza del collegio sindacale è obbligatoria per le società di
capitali. L’attività del collegio sindacale può essere rimandata a un solo sindaco o a un collegio di sindaci
(può essere di 3 o 5 membri), che è un organo della società che controlla che la società e i suoi
amministratori rispettino tutte le leggi dello stato (non solo quelle riguardanti il bilancio). I sindaci sono
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ND03, La clausola generale
1.
LE REGOLE ALLA BASE DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO
La redazione del bilancio deriva dalla composizione di elementi oggettivi e di elementi soggettivi.
Þ Tipicamente, sono elementi oggettivi quelli che derivano da operazioni compiute con l’esterno, come per
esempio il ricavo che deriva dalla vendita di un aeromobile, o di un caffè.
Þ Sono, invece, tipicamente, elementi soggettivi quelli che derivano da valutazioni compiute da chi redige il
bilancio al fine di misurare (i) in occasione di eventi o operazioni di esito aleatorio, il valore derivante dalla
considerazione del rischio all’origine dell’aleatorietà; (ii) in occasione di eventi o operazioni estesi su più periodi
amministrativi e, di conseguenza, comuni a più esercizi, le frazioni dei valori comuni a più esercizi che possono
essere significativamente attribuite a ciascun esercizio. Vi sono casi nei quali i dati soggettivi hanno un peso
relativamente maggiore e problemi di calcolo relativamente significativi.
§ Se il bilancio è frutto di un cocktail tra elementi oggettivi e soggettivi, è necessario disciplinare il processo di
redazione del bilancio e di fissare un insieme di regole capaci di arginare la soggettività degli amministratori che
sono chiamati a redigere il bilancio.
§ La caratteristica principale di queste regole è quella di essere convenzionali.
§ I risultati raggiunti per effetto di queste convenzioni non sono necessariamente ottimali sotto il profilo della
fedeltà nella rappresentazione dei fenomeni che descrivono, ma cercano di risolvere il trade-off tra
“rappresentazione veritiera” e “limitazione della soggettività delle valutazioni”.
2.
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Ordine gerarchico: il precetto contenuto nella clausola generale è considerato prioritario rispetto all’osservanza delle
prescrizioni di dettaglio che pure il legislatore ha voluto esplicitare.
Sono subordinate alla clausola generale:
- norme di carattere generale, che definiscono i principi di redazione del bilancio in termini generali;
- norme di carattere specifico, che definiscono regole di dettaglio sulla determinazione dei valori, sulla loro
esposizione negli schemi di sintesi e sulle informazioni da fornire nelle note illustrative (o nella nota integrativa).
Entrambi i tipi di norme possono avere due fonti distinte:
- gli articoli del Codice Civile;
- i principi contabili italiani, che integrano il quadro di riferimento generale definito dagli articoli del Codice Civile.
3.
ART 2423 I COMMA
«Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa».
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio e sono tutti responsabili delle informazioni in esso contenute.
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7
4.
ART 2423 II COMMA
«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio».
La clausola esprime due prescrizioni:
- l’oggetto che il bilancio deve rappresentare, riconosciuto nella “situazione patrimoniale e finanziaria” e nel
“risultato economico dell’esercizio”;
- riferimenti alla “chiarezza” e al “modo veritiero e corretto”.
Chiarezza la forma di esposizione dev’essere tale da permettere agli stakeholder di comprendere i contenuti, il
legislatore impone in particolare gli schemi di bilancio.
- È un obiettivo di carattere generale, strettamente connesso con il principio di utilità dell’informazione per il
destinatario (che si assume essere, comunque, un lettore qualificato).
- Attiene innanzitutto alla forma di esposizione. Consiste in una forma di rappresentazione dei conti che permetta
ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
- Trova esplicitazione normativa nell’art. 2423-ter, attraverso cui il Legislatore impone:
1. Il rispetto degli schemi di bilancio definiti; il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci; il divieto di
raggruppamento di voci; l’obbligo di inserimento di nuove voci;
2. L’adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige;
3. La comparabilità delle voci;
4. Il divieto di compensazioni di partite.
Tale imposizione legislativa ha il duplice obiettivo di perseguire la standardizzazione dei bilanci e di consentire
comparazioni dei bilanci nello spazio e nel tempo.
Rappresentazione veritieraNon esiste una verità oggettiva e assoluta delle informazioni contabili. Il bilancio deve
essere veritiero rispetto a:
- Aspetto formale: Rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione.
- Aspetto sostanziale: Capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili e credibili, cioè tali da veicolare
informazioni affidabili ai lettori del bilancio.
Il concetto della rappresentazione veritiera riguarda innanzitutto i criteri di valutazione:
- Il bilancio deve essere redatto rispettando i criteri di valutazione esposti nel codice civile e approfonditi nei
principi contabili, che sono indirizzati verso l’obiettivo di pervenire a una reale rappresentazione della dinamica
economica, ferma restando l’ineliminabile discrezionalità tecnica.
CorrettezzaLa correttezza presuppone il rispetto di tutto il complesso sistema di norme e di prescrizioni, definito dagli
altri articoli di legge e dai principi contabili che disciplinano il bilancio.
La correttezza interessa tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio:
- il processo di rilevazione e di documentazione dei fatti;
- la determinazione dei valori derivanti dalle operazioni realizzate con l’esterno;
- le valutazioni di bilancio, che portano a determinare i valori di esercizio soggettivi, non derivanti dalle operazioni
realizzate con l’esterno, secondo i principi cardine della prudenza e della competenza e nel rispetto di tutte le
altre regole che sono alla base delle valutazioni, dalla correttezza dei calcoli numerici, alla neutralità della
valutazione;
- la classificazione dei valori negli schemi di sintesi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto
Finanziario;
- la produzione delle informazioni di spiegazione, di dettaglio e di integrazione che integrano gli schemi di
bilancio, raccolte nella Nota Integrativa.
Il concetto di correttezza si sostanzia pertanto in quattro aspetti:
1. correttezza aritmetica (sempre);
2. correttezza economica (riguardo all’attendibilità e alla coerenza dei dati con la situazione effettiva dell’impresa);
3
.
onestà e neutralità nel processo di costruzione del bilancio (comunicazione dei dati in modo non deviante
ingannevole, detto in termini giuridici: «in buona fede»);
4. rispetto e corretta applicazione delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili (correttezza implicita
nella veridicità).
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11
leasing viene iscritto nello Stato Patrimoniale dell’utilizzatore, che iscrive in contropartita un debito nei confronti della società di
leasing tra le proprie passività.
Ad oggi il legislatore italiano non ha recepito questa soluzione contabile e prevede che i beni in leasing non siano iscritti nello Stato
Patrimoniale dell’utilizzatore. Nello stesso tempo ha previsto l’obbligo di esporre nella Nota Integrativa (al punto 22) tutte le
informazioni necessarie per rap- presentare le operazioni di leasing in modo analogo a come prescritto dai principi contabili
internazionali.
5.
COMPETENZA ART. 2423 BIS I COMMA (PUNTI 3 E 4)
Il principio di competenza esprime il principio impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce
il bilancio.
Tale principio prevede che:
- I ricavi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di cessione dei beni e di produzione
dei servizi a cui si riferiscono;
- I costi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi.
E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano:
- Le
variazioni di debito e di credito
che accompagnano costi e ricavi che non prevedano il regolamento
immediato;
- I
pagamenti
e gli
incassi
che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita.
Poiché nel corso dell’esercizio i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cui si registra la manifestazione
numeraria, in sede di chiusura è necessario effettuare alcune scritture di integrazione e rettifica al fine di assicurare
l’applicazione del principio di competenza.
I ricavi devono essere riconosciuti e sono pertanto di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti 2
condizioni:
1. Il processo di produzione dei beni e servizi da cui scaturisce il risultato economico è stato completato;
2. Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale
momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono stati resi e sono
fatturabili.
I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Tale correlazione si realizza:
1. per associazione diretta tra costi e ricavi (es. provvigioni riconosciute ad agenti o variazioni di rimanenze associate
mediante metodi convenzionali al valore dei ricavi di vendita);
2. per ripartizione su base razionale e sistematica dell’utilità o funzionalità di un bene a utilizzo pluriennale, in mancanza
di una associazione diretta con i ricavi (es. ammortamento);
3. per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati al tempo;
4. per imputazione diretta di valori al conto economico dell’esercizio per il venir meno dell’utilità o la funzionalità
pluriennale del bene cui si riferiscono (es. il valore di una immobilizzazione della quale a un certo momento si riconosce
estinta, per qualsiasi ragione, l’utilità futura).
Es. sulla competenza: in data 31/05/X si paga una rata posticipata del mutuo, quota capitale 1000 euro, quota interessi 600 euro.
La manifestazione numeraria si ha alla fine, ma il 31/12/X 1 a prescindere dal fatto che l’azienda non abbia ancora pagato i costi,
ma li paghi nell’esercizio successivo, il principio di competenza ci dice che a prescindere dai movimenti di cassa dobbiamo registrare
la quota di costi di competenza dell’esercizio tramite i ratei!
Altro esempio tipico sulla competenza è l’ammortamento, processo che si ha proprio per rispettare il principio di competenza.
6.
PRUDENZA E COMPETENZA ART. 2423 BIS I COMMA (PUNTO 4)
C’è un caso in cui principio di competenza e prudenza agiscono insieme: gli eventi successivi alla chiusura.
L’imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del
medesimo, rafforza il postulato della prudenza.
Possono verificarsi due tipi di fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio
di esercizio da parte degli amministratori:
I. fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano
solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio (fatti
successivi che devono essere recepiti nel bilancio). Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne
deve dare informazione nella nota integrativa;
Es. credito non riscorro su cui c’erano già forti dubbi sulla capacità del debitore di pagare.
II. fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e che determinano i presupposti
per una riduzione di valore o per una perdita che non deve essere imputata all’esercizio chiuso. Questi fatti, pur
determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, devono essere considerati di
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12
competenza dell’esercizio successivo. Nel caso in cui identifichino “fatti di rilevo” avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio, di essi si terrà conto in nota integrativa (p.to 22-quater art. 2427 cod. civ.).
7.
VALUTAZIONE SEPARATA DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI DELLE SINGOLE VOCI ART. 2423 BIS I COMMA (PUNTO 5)
Elementi eterogenei devono essere valutati in maniera separata.
Questo principio ci dice che se abbiamo prodotti di natura diversa, questi prodotti dovranno essere valutati
separatamente. La
finalità di questo principio è quella di evitare che utili non realizzati su un prodotto vadano a
compensare perdite non realizzate sullo stesso prodotto.
Es. Si considerino i dati seguenti relativi a due beni X e Y in rimanenza:
Se noi guardassimo i 2 prodotti insieme il magazzino varrebbe 200, ma la valutazione separata degli elementi eterogenei ci dice che
non possiamo valutarli insieme, ma dobbiamo valutare X e Y in maniera distinta: X vale 100 e Y vale 90, il magazzino, quindi, in realtà
vale 190!
8.
CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE ART. 2423 BIS I COMMA (PUNTO 6) E II COMMA
Al fine di poter comparare nel tempo i valori espressi nel bilancio di esercizio della società,
i criteri di valutazione non
possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Es. quando si definisce la vita utile di un bene si utilizza un certo criterio di ammortamento che poi andrà ad influire sui numeri di
bilancio; questo criterio deve essere mantenuto costante nel tempo, a meno che non ci siano delle condizioni oggettive che
giustifichino il cambiamento del criterio.
Esistono dei
motivi tipici di deroga alla continuità dei criteri di valutazione
, ad esempio quando si ha una modificazione
delle attività svolte dalla società oppure quando quest’ultima entra a far parte di un gruppo. In questi casi è necessario
indicare in Nota Integrativa la motivazione e l’influenza sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico.
Non è previsto l’obbligo di non distribuire gli utili derivanti dalla deroga.
L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio” prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.
9.
RILEVANZA ART. 2423 COMMA IV
Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di
bilancio o sul processo decisionale dei destinatari,
mentre non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale principio.
L’ OIC 11 specifica che
un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari
primari dell’informazione di bilancio sulla base del
bilancio della società.
La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del
bilancio.
10.
COMPARABILITÀ ART. 2423 TER (V COMMA)
Il presupposto di base è quello di
indicare per ogni voce di bilancio la voce corrispondente dell’esercizio precedente,
assicurando che il confronto sia significativo.
A questo scopo, l’OIC 11 indica come necessarie tre condizioni:
- l’adozione di una forma di presentazione costante (schemi rigidi);
- la costanza dei criteri di valutazione (derogabile in casi eccezionali e motivati, come per esempio la circostanza
nella quale, a seguito di un’acquisizione, la società acquisita adotti gli stessi criteri di valutazione della società
controllante);
- la descrizione e la spiegazione dei mutamenti strutturali (come, per esempio, acquisizioni e scorpori) e degli eventi
di natura eccezionale.
Il principio di comparabilità si raggiunge ovviamente rispettando anche il principio di continuità dei criteri di valutazione!
pfd
pfe
pff
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o il
valore attuale
, valore attualizzato dei flussi finanziari in entrata o in uscita collegati ad un certo bene
scontato al tasso di sconto d’interesse. Tale valore si ottiene attraverso un calcolo matematico chiamato
“attualizzazione”.
17
ND06, I principi di determinazione del reddito imponibile secondo le norme fiscali
1.
I PRINCIPI FISCALI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
Il reddito impiegato per la rilevazione della capacità contributiva e per l’applicazione dell’imposta è il cosiddetto
reddito
imponibile
(quindi questa è la grandezza sulla base della quale l’ente
impositore richiede l’applicazione dell’aliquota
fiscale)
.
L’
aliquota fiscale
è la percentuale del reddito che viene prelevato nella forma di imposta.
Il reddito imponibile differisce dal reddito ante imposte indicato nel bilancio di esercizio perché la disciplina fiscale
prevede
l’applicazione
di regole e criteri per la determinazione del reddito imponibile differenti rispetto a quanto
previsto dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nazionali per la redazione del bilancio di esercizio.
Il reddito ante imposte è il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi di reddito inclusi nello schema
del CE, per questo deve essere determinato applicando le regole del cc e dei principi contabili.
Tali differenze originano quindi dai
diversi fini delle due fonti normative
:
- il
fine della normativa civilistica
(e dei principi contabili) è quello di accertare la consistenza della situazione
patrimoniale della società in una logica prudenziale finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale.
- il
fine della disciplina fiscale
è: (1) porre un argine al criterio della “prudenza” raccomandata dal Codice civile e dai
principi contabili, dal momento che l’esercizio della prudenza a briglia sciolta potrebbe permettere agli
amministratori di azzerare il reddito imponibile di qualsiasi azienda; (2) limitare la discrezionalità del redattore del
bilancio definendo regole oggettive.
Il tutto sfocia di solito nella determinazione di soglie minime di valutazione, ovvero di una regola esattamente contraria
a quella che orienta le valutazioni di bilancio, per le quali il legislatore in nome del principio della prudenza definisce
invece soglie massime di valutazione.
Come si passa dal reddito ante imposte al redito imponibile?
Si devono applicare delle variazioni fiscali che aumentano il reddito prima delle imposte. Variazioni fiscali in aumento
sono applicate per esempio quando un costo inserito nel CE civilistico secondo corrette regole contabili non è in tutto
o in parte deducibile.
Costo deducibile quando viene considerato con il segno meno nel calcolo del reddito imponibile (però alcuni costi
non sono in tutto o in parte deducibili: sono corretti nel CE, ma nella dichiarazione dei redditi non valgono);
Ricavo imponibile→ quando concorre alla formazione del reddito imponibile (Nel reddito ante imposte possono esserci
componenti positivi di reddito che seguono le regole civilistiche contabili, ma sono esclusi dalla base imponibile, cioè
non è tassato).
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce
che:Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei
criteri stabili nelle successive disposizioni”.
I principi fiscali di determinazione del reddito imponibile
La determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata nel rispetto delle “norme generali sui componenti del
reddito d’impresa”, previsti dall’art. 109 del TUIR:
Le differenze di valutazione tra
norma civile e fiscale derivano
dalla diversità di obiettivi e finalità
Le disposizioni civilistiche mirano
alla conservazione del capitale e
prevedono che:
- La valutazione delle voci
deve essere fatta secondo
prudenza
(art. 2423 bis);
- Il
costo
è il criterio base di
valutazione (art. (2426).
Le disposizioni fiscali
stabiliscono:
-
Valori minimi per i
ricavi e per i proventi
;
-
Valori massimi per i
costi e per gli oneri
.
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METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA

Prof. C. Mezzabotta

INDICE:

  • Parte prima→ Obiettivi e principi di redazione del bilancio d'esercizio :

Þ Il bilancio di esercizio; I modelli di bilancio;

Þ La clausola generale;

Þ I principi di redazione secondo i Principi Contabili Nazionali;

Þ I principi di redazione secondo i Principi Contabili Internazionali;

Þ I principi di determinazione del reddito imponibile (norme fiscali);

  • Parte seconda→ La struttura del bilancio d’esercizio:

Þ Lo Stato Patrimoniale: struttura e finalità;

Þ Il conto economico: struttura e finalità;

Þ Il Rendiconto finanziario;

Þ La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;

  • Parte terza→ Le valutazioni:

Þ Le immobilizzazioni materiali;

Þ Le immobilizzazioni immateriali;

Þ Le rimanenze d'esercizio;

Þ I lavori in corso su ordinazione;

Þ Le partecipazioni;

Þ I crediti e i debiti;

Þ I fondi per rischi ed oneri;

Þ La fiscalità differita e anticipata;

Þ Bilancio consolidato: finalità e metodologia di costruzione.

ND02, Il bilancio di esercizio: obiettivi, destinatari e contenuti

1. COS’È IL BILANCIO DI ESERCIZIO?

Il bilancio d’esercizio è un documento di natura economico – finanziaria – patrimoniale predisposto e pubblicato dalle

società di capitali obbligatoriamente in virtù delle leggi dello stato, ma anche delle leggi di natura comunitaria.

Gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale sono prettamente tecnici, hanno una logica che scaturisce

dal metodo della partita doppia e hanno un significato tecnico ben preciso, ma non esistono norme che dicono dove

posizionare le voci nelle tavole.

Stato patrimoniale : l’ordine può essere casuale ma la ripartizione è strettamente tecnica (Es. cassa sta a sinistra, nelle

attività).

Nelle attività si ha ciò che la società possiede sia in termini di beni, sia in termini di diritti.

Da questi schemi prettamente tecnici si possono desumere informazioni non giuridicamente corrette: nella parte

sinistra della tavola di stato patrimoniale c’è, per esempio, la voce fondo svalutazione crediti con segno - , ma dal punto

di vista giuridico questo fondo non è una passività, bensì è una voce che rettifica una corrispondente voce dell’attivo,

quindi dal punto di vista tecnico si alimenta in passivo, ma in realtà è una posta rettificativa dell’attivo. Vedremo come

secondo gli schemi di legge il fondo svalutazione crediti dovrà essere esposto nel lato delle attività ma con segno -.

Dalla parte destra non ci sono solo passività, ma anche il Patrimonio Netto (PN), che dal punto di vista dei segni algebrici

ha il segno - , ma in realtà rappresenta la ricchezza netta della società, ovvero la differenza netta tra il totale del valore

delle attività (beni e diritti) e il totale delle passività (obbligazioni a pagare). Anche il patrimonio netto, però, di fatto è

una passività, in quanti si tratta del debito ultimo che la società ha nei confronti dei propri soci.

Conto economico : lato con segno + ha i costi e quello con segno – ha i ricavi; questo perché i costi corrispondono a

condizioni produttive che entrano e i ricavi a condizioni produttive economiche che escono. Un'altra spiegazione può

essere che ricavi – costi genera un risultato economico netto (utile o perdita), se la società ha un utile allora ha creato

ricchezza, ma la ricchezza netta della società è espressa dal patrimonio netto, che si trova sul lato negativo dello SP e

ha quindi segno negativo; i ricavi, che incrementano la ricchezza hanno quindi segno negativo (incrementando così il

patrimonio netto), mentre i costi hanno segno positivo e decrementano quindi il PN.

2. COMPONENTI ESSENZIALI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio secondo il codice civile italiano è composto da 4 componenti:

  • Stato patrimoniale→ mostra la ricchezza della società in un momento specifico nel tempo;
  • Conto economico→ componenti positivi – componenti negativi di reddito (i formari civilistici riportano però i

ricavi con segno +, per favorire l’interesse dei fruitori esterni del bilancio);

  • Nota integrativa→ è regolata da due articoli del cc, il 2427 e il 2427 bis, che ci danno un elenco delle

informazioni minimali che devono essere inserite nella nota integrativa affinchè il bilancio abbia valenza legale;

  • Rendiconto finanziario→ ci mostra con segni algebrici corrispondenti alle entrate e alle uscite, quanto denaro

è entrato e quanto ne è uscito durante il funzionamento della società;

  • Poi ci sono degli allegati che possono essere obbligatori o meno dipendentemente dalla tipologia e dalle

dimensioni della società di capitali:

o Relazione sulla gestione : art 2428cc, da un corredo in senso quantitativo e qualitativo sulla gestione

della società, ma fa anche delle previsioni sul futuro, ovvero fa delle considerazioni sui rischi legati alla

gestione;

o Relazione della società di revisione : le SPA devono essere sottoposte a revisione legale, ovvero devono

avere un revisore legale, che è un professionista esterno che deve controllare che gli amministratori,

nel redigere il bilancio, abbiano rispettato le leggi e i principi contabili relativi alla predisposizione di

bilancio (il revisore legale è indipendente dalla società, ma è scelto dai soci e pagato dalla società);

o Relazione del collegio sindacale : la presenza del collegio sindacale è obbligatoria per le società di

capitali. L’attività del collegio sindacale può essere rimandata a un solo sindaco o a un collegio di sindaci

(può essere di 3 o 5 membri), che è un organo della società che controlla che la società e i suoi

amministratori rispettino tutte le leggi dello stato (non solo quelle riguardanti il bilancio). I sindaci sono

Il risultato economico d’esercizio influenza direttamente il Patrimonio netto, ma queste non sono le uniche variazioni

che questo subisce. La variazione del Patrimonio Netto può essere infatti divisa in tre parti:

a) variazione del Patrimonio Netto estranea alla gestione (es. aumento del capitale, pagamento dei dividendi a favore

dei soci in qualità di soci…);

b) altri elementi del risultato economico complessivo, rappresentato dai componenti di reddito non riflessi nel Conto

Economico, definiti in ambito internazionale “Other Comprehensive Income” (secondo i principi contabili internazionale

si possono utilizzare, per alcune voci di bilancio, dei metodi di misurazione del valore di attività e passivita patrimoniali,

che nel codice civile, e quindi nei principi contabili italiani, non sono ammessi);

c) risultato economico di esercizio, riflesso nel Conto Economico, definiti in ambito internazionale “Net Income”.

Nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali o statunitensi:

  • la variazione del Patrimonio Netto deve essere illustrata in una tavola ad hoc («Tavola delle variazioni del Patrimonio

Netto»);

  • è richiesto un prospetto di sintesi del risultato economico complessivo (cosiddetto “Comprehensive Income”).

Questi due prospetti non sono obbligatori nella normativa nazionale.

6. RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA

Tra gli obiettivi del bilancio è necessario aggiungere la tendenza, ormai affermatasi a opera di numerose aziende in tutto

il mondo, a riferire anche in merito ai risultati non finanziari. In Italia vi è stato un importante intervento normativo (D.

Lgs. 254/2016), che per un ampio numero di aziende (solo quotate), che soddisfano i requisiti per essere considerati

enti di interesse pubblico, ha creato l’obbligo alla rendicontazione non finanziaria (DNF, «Dichiarazione Non

Finanziaria») su base periodica. Si tratta di:

  • risultati sociali, risultati ambientali, qualità delle regole di governance adottate, capacità di contribuire al

progresso della società civile di cui sono parte, anche al di là della produzione di ricchezza.

  • la rendicontazione non finanziaria si intreccia così con il reporting finanziario nella predisposizione del cd

“Bilancio Integrato”.

7. DESTINATARI DEL BILANCIO

Secondo l’OIC 11 (par. 22) sono destinatari primari del bilancio

«coloro che forniscono risorse finanziare all’impresa:

investitori, finanziatori e altri creditori».

Creditori, finanziatori e investitori non esauriscono la lista dei destinatari del bilancio, che si estende a comprendere

tutti i soggetti potenzialmente interessati a capire le condizioni economico-finanziarie dell’azienda.

→ L’impianto normativo nazionale sembra orientato a privilegiare gli interessi del creditore (enfasi sul principio di

prudenza, rinvio a ND04), mentre quello internazionale è più rivolto agli investitori (attuali e potenziali), rinvio a ND05.

Quindi non solo il modo di rappresentare i valori, ma anche i metodi di valutazione richiesti dalla legge dello stato e dai

principi contabili nazionali sono volti innanzitutto a tutelare i terzi creditori.

8. CONTENUTI DEL BILANCIO

L’imposizione di un obbligo informativo a carico delle società deve bilanciare:

  • da un lato le esigenze di riservatezza delle imprese;
  • dall’altro le

esigenze conoscitive dei creditori, degli azionisti e di tutti gli altri utenti.

A seconda della specifica situazione aziendale cambia la quantità, il tipo e la frequenza delle informazioni che devono

essere fornite ai destinatari del bilancio (Es. alle società che operano nel settore della difesa viene data facoltà di non

pubblicare alcune delle informazioni che sono obbligatorie per tutti gli altri) Per garantire la funzione informativa verso

l’esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria affidata a:

  • leggi nazionali;
  • regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali.

Il bilancio di esercizio può essere redatto secondo norme differenti, guardando all’Italia abbiamo soggetti che adottano

il bilancio civilistico e altri che invece devono o possono adottare il bilancio IAS – IFRS (principalmente società quotate).

Il bilancio civilistico è però modulare, dipende infatti dalle categorie dimensionali delle società di capitali: maggiori sono

le dimensioni della società, maggiore è il grado di dettaglio richiesto dal legislatore. Ci sono delle norme specifiche che

regolano ciò:

(*) Il trasferimento da una categoria dimensionale all’altra è obbligatorio, in base al Codice civile, quando almeno due

dei limiti qui citati sono superati per due esercizi consecutivi e comporta l’adeguamento del modello di bilancio da

adottare.

La base normativa per la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali secondo i principi nazionali è costituita

dagli artt. 2423 - 2435 ter del Codice Civile. In aggiunta, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC):

  • emana i principi contabili nazionali;
  • svolge un ruolo di impulso e di collaborazione nei confronti dello IASB (International Accounting Standard

Board);

  • fornisce supporto per l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali;
  • elabora interpretazioni sui principi contabili nazionali;
  • coadiuva il legislatore nazionale nell’emanazione della normativa contabile.

I principi contabili emanati dall’OIC:

  • forniscono, nell’ambito del quadro normativo civilistico, regole di dettaglio o di integrazione;
  • svolgono funzione interpretativa laddove la legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e

rinvia implicitamente a regole tecniche per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo;

  • ricoprono invece funzione integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Le società quotate hanno come riferimento – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili in

sostituzione dei principi contabili nazionali:

  • International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS);
  • Interpretazioni (SIC/IFRIC) di IAS e di IFRS.

Tali principi devono essere utilizzati sia per la redazione del bilancio di esercizio individuale, sia per quello consolidato

di gruppo (rinvio ND20).

Limiti dimensionali previsti dalla normativa

nazionale in merito al modello di bilancio (*):

4. ART 2423 II COMMA

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio».

La clausola esprime due prescrizioni:

  • l’oggetto che il bilancio deve rappresentare, riconosciuto nella “situazione patrimoniale e finanziaria” e nel

“risultato economico dell’esercizio”;

  • riferimenti alla “chiarezza” e al “modo veritiero e corretto”.

Chiarezza→ la forma di esposizione dev’essere tale da permettere agli stakeholder di comprendere i contenuti, il

legislatore impone in particolare gli schemi di bilancio.

  • È un obiettivo di carattere generale, strettamente connesso con il principio di utilità dell’informazione per il

destinatario (che si assume essere, comunque, un lettore qualificato).

  • Attiene innanzitutto alla forma di esposizione. Consiste in una forma di rappresentazione dei conti che permetta

ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.

  • Trova esplicitazione normativa nell’art. 2423-ter, attraverso cui il Legislatore impone:
    1. Il rispetto degli schemi di bilancio definiti; il rispetto dell’ordine di esposizione delle voci; il divieto di

raggruppamento di voci; l’obbligo di inserimento di nuove voci;

  1. L’adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige;
  2. La comparabilità delle voci;
  3. Il divieto di compensazioni di partite.

Tale imposizione legislativa ha il duplice obiettivo di perseguire la standardizzazione dei bilanci e di consentire

comparazioni dei bilanci nello spazio e nel tempo.

Rappresentazione veritiera → Non esiste una verità oggettiva e assoluta delle informazioni contabili. Il bilancio deve

essere veritiero rispetto a:

  • Aspetto formale : Rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione.
  • Aspetto sostanziale : Capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili e credibili, cioè tali da veicolare

informazioni affidabili ai lettori del bilancio.

Il concetto della rappresentazione veritiera riguarda innanzitutto i criteri di valutazione:

  • Il bilancio deve essere redatto rispettando i criteri di valutazione esposti nel codice civile e approfonditi nei

principi contabili, che sono indirizzati verso l’obiettivo di pervenire a una reale rappresentazione della dinamica

economica, ferma restando l’ineliminabile discrezionalità tecnica.

Correttezza → La correttezza presuppone il rispetto di tutto il complesso sistema di norme e di prescrizioni, definito dagli

altri articoli di legge e dai principi contabili che disciplinano il bilancio.

La correttezza interessa tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio:

  • il processo di rilevazione e di documentazione dei fatti;
  • la determinazione dei valori derivanti dalle operazioni realizzate con l’esterno;
  • le valutazioni di bilancio, che portano a determinare i valori di esercizio soggettivi, non derivanti dalle operazioni

realizzate con l’esterno, secondo i principi cardine della prudenza e della competenza e nel rispetto di tutte le

altre regole che sono alla base delle valutazioni, dalla correttezza dei calcoli numerici, alla neutralità della

valutazione;

  • la classificazione dei valori negli schemi di sintesi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto

Finanziario;

  • la produzione delle informazioni di spiegazione, di dettaglio e di integrazione che integrano gli schemi di

bilancio, raccolte nella Nota Integrativa.

Il concetto di correttezza si sostanzia pertanto in quattro aspetti:

  1. correttezza aritmetica (sempre);

  2. correttezza economica (riguardo all’attendibilità e alla coerenza dei dati con la situazione effettiva dell’impresa);

  3. onestà e neutralità nel processo di costruzione del bilancio (comunicazione dei dati in modo non deviante né

ingannevole, detto in termini giuridici: «in buona fede»);

  1. rispetto e corretta applicazione delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili (correttezza implicita

nella veridicità).

5. ART 2423 III, IV E V COMMA

III→ Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

IV→ «Non occorre (non è necessario!) rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.»

Es. il metodo di valutazione dei crediti stabilito dalle norme dello stato si chiama metodo del costo ammortizzato sulla base del

tasso di interesse effettivo; qualora gli amministratori ritenessero che l’applicazione di questo metodo sia irrilevante per i lettori del

bilancio, possono applicare il valore nominale.

V→ Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la

deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato

economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in

misura corrispondente al valore recuperato.

Obbligo di derogare!

La deroga quindi: ha carattere di eccezionalità; è obbligatoria; è estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di

esercizio; comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa; comporta un

obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile.

  1. Rispetto della clausola generale: un esempio

Art. 2423 IV comma

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi

in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno

dato attuazione alla presente disposizione.

Rilevante → importante per i portatori di interesse che leggono il bilancio per prendere decisioni.

Art. 2423 – ter V comma

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente

dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere

adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella

nota integrativa.

2. PRINCIPIO DI PRUDENZA

Il principio di prudenza prevede che:

  • non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
  • devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite (comprese quelle che sono solo presunte o probabili).

L’esigenza di prudenza porta a una valutazione asimmetrica delle perdite presunte, che devono essere inserite nel

calcolo del risultato di esercizio, e degli utili presumibili, che non possono entrare a far parte del risultato, in quanto non

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

Il rispetto della prudenza non deve però sconfinare in un’arbitraria riduzione del risultato di esercizio.

Il principio di prudenza esprime anche l’atteggiamento che il redattore del bilancio deve tenere nei confronti delle

valutazioni dei valori patrimoniali: in presenza di dubbio in sede di valutazione, viene iscritto il minor valore positivo per

le attività e il maggior valore negativo per le passività.

3. PROSPETTIVA DI CONTINUITÀ

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio per determinare la situazione patrimoniale e finanziaria e il

risultato economico di esercizio definiti in base all’ipotesi di continuazione dell’attività (funzionamento).

Pertanto, nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di

reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento

del bilancio. Non si tratta tuttavia di una presunzione “assoluta” e immutabile.

4. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

Nell’esposizione in bilancio occorre privilegiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali, nel caso i primi si

discostino dai secondi.

Per ciascuna operazione o fatto aziendale, è pertanto indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso

qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.).

Un esempio di questo principio è rappresentato dai contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine: la società si

pone di fronte ad una controparte e sottoscrive (oggi) un contratto che prevede che la società stessa venda un oggetto alla

controparte ad un determinato prezzo, stabilendo però di riacquistare l’oggetto tra tot tempo ad un prezzo più alto; la forma

giuridica di questo contratto di compravendita con obbligo di retrocessione è data da una vendita e poi da un acquisto, mentre

nella sostanza è la ricerca di un finanziamento.

Un altro esempio è il trattamento contabile del leasing finanziario. In questo caso l’utilizzatore, pur non essendo il proprietario dal

punto di vista formale, nella sostanza, finisce per sostenere tutti i rischi relativi alla perdita di valore del bene, rappresentandone in

fin dei conti il proprietario sostanziale.

Nel rispetto di questo stato di fatto, i principi contabili internazionali prevedono che le operazioni di leasing finanziario siano

contabilmente equiparate ad operazioni di compravendita accompagnate da operazioni di indebitamento: il bene acquisito in

leasing viene iscritto nello Stato Patrimoniale dell’utilizzatore, che iscrive in contropartita un debito nei confronti della società di

leasing tra le proprie passività.

Ad oggi il legislatore italiano non ha recepito questa soluzione contabile e prevede che i beni in leasing non siano iscritti nello Stato

Patrimoniale dell’utilizzatore. Nello stesso tempo ha previsto l’obbligo di esporre nella Nota Integrativa (al punto 22) tutte le

informazioni necessarie per rap- presentare le operazioni di leasing in modo analogo a come prescritto dai principi contabili

internazionali.

5. COMPETENZA – ART. 2423 – BIS I COMMA (PUNTI 3 E 4)

Il principio di competenza esprime il principio impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce

il bilancio.

Tale principio prevede che:

  • I ricavi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di cessione dei beni e di produzione

dei servizi a cui si riferiscono;

  • I costi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi.

E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano:

  • Le variazioni di debito e di credito che accompagnano costi e ricavi che non prevedano il regolamento

immediato;

- I

pagamenti e gli

incassi che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita.

Poiché nel corso dell’esercizio i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cui si registra la manifestazione

numeraria, in sede di chiusura è necessario effettuare alcune scritture di integrazione e rettifica al fine di assicurare

l’applicazione del principio di competenza.

I ricavi devono essere riconosciuti e sono pertanto di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti 2

condizioni:

  1. Il processo di produzione dei beni e servizi da cui scaturisce il risultato economico è stato completato;
  2. Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale

momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono stati resi e sono

fatturabili.

I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Tale correlazione si realizza:

  1. per associazione diretta tra costi e ricavi (es. provvigioni riconosciute ad agenti o variazioni di rimanenze associate –

mediante metodi convenzionali – al valore dei ricavi di vendita);

  1. per ripartizione su base razionale e sistematica dell’utilità o funzionalità di un bene a utilizzo pluriennale, in mancanza

di una associazione diretta con i ricavi (es. ammortamento);

  1. per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati al tempo;
  2. per imputazione diretta di valori al conto economico dell’esercizio per il venir meno dell’utilità o la funzionalità

pluriennale del bene cui si riferiscono (es. il valore di una immobilizzazione della quale a un certo momento si riconosce

estinta, per qualsiasi ragione, l’utilità futura).

Es. sulla competenza : in data 31/05/X si paga una rata posticipata del mutuo, quota capitale 1000 euro, quota interessi 600 euro.

La manifestazione numeraria si ha alla fine, ma il 31/12/X – 1 a prescindere dal fatto che l’azienda non abbia ancora pagato i costi,

ma li paghi nell’esercizio successivo, il principio di competenza ci dice che a prescindere dai movimenti di cassa dobbiamo registrare

la quota di costi di competenza dell’esercizio tramite i ratei!

Altro esempio tipico sulla competenza è l’ammortamento, processo che si ha proprio per rispettare il principio di competenza.

6. PRUDENZA E COMPETENZA – ART. 2423 – BIS I COMMA (PUNTO 4)

C’è un caso in cui principio di competenza e prudenza agiscono insieme: gli eventi successivi alla chiusura.

L’imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del

medesimo, rafforza il postulato della prudenza.

Possono verificarsi due tipi di fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio

di esercizio da parte degli amministratori:

I. fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano

solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio (fatti

successivi che devono essere recepiti nel bilancio). Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne

deve dare informazione nella nota integrativa;

Es. credito non riscorro su cui c’erano già forti dubbi sulla capacità del debitore di pagare.

II. fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e che determinano i presupposti

per una riduzione di valore o per una perdita che non deve essere imputata all’esercizio chiuso. Questi fatti, pur

determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, devono essere considerati di

ND05, Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS e il Framework

1. IAS/IFRS: QUADRO NORMATIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In Italia, in sostituzione dei principi contabili nazionali, le Società quotate (e loro controllate) hanno come riferimento

per la preparazione del bilancio – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili: gli International

Accounting Standards (IAS) e gli International Financial Reporting Standards (IFRS) (e relative interpretazioni,

denominate SIC e IFRIC).

Ci sono due norme importanti che riguardano gli IAS/IFRS:

  • Regolamento UE 1606/
  • D.Lgs. 38/200 5 → fino al 2005 ogni nazione aveva i propri principi contabili, ma successivamente, non essendo più

efficacie questo sistema, sono stati resi obbligatori (in Italia) gli IAS/IFRS per le società quotate (però anche molte

società non quotate li adottano per loro scelta).

Le società quotate sui mercati italiani, non solo devono predisporre il bilancio consolidato, ma devono

predisporre anche il proprio bilancio di esercizio (solo il bilancio di esercizio conta di fronte ai soci per la

distribuzione dei dividendi).

Gli IAS/IFRS sono emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). Successivamente, per entrare in vigore

nella UE, essi devono essere assoggettati a omologa (il c.d. endorsement) tramite apposito Regolamento dall’Unione

Europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione. Il

Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri e non presuppone un atto legislativo dei singoli Stati membri per

entrare in vigore in ciascuno di essi, a differenza delle Direttive.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 145 del 2018 (cd. «Legge di bilancio 2019»), dal 1° gennaio 2019,

i soggetti

obbligati all’adozione dei principi contabili internazionali (sia per il bilancio individuale sia per il bilancio consolidato)

sono sostanzialmente le società quotate in un mercato regolamentato.

2. STRUTTURA DELL’INFORMATIVA IAS/IFRS

3. IL CONCEPTUAL FRAMEWORK

Gli IAS/IFRS a differenza dei principi italiani ha il Conceptual framework, che delinea gli obiettivi e i concetti fondamentali

che guidano il processo di redazione e pubblicazione del bilancio. Il Conceptual Framework è un documento in cui viene

riassunta la filosofia dello IASB, ovvero la modalità con cui lo IASB prende le sue decisioni.

Formalmente, il Framework non è un principio contabile ma costituisce l’impianto concettuale di fondo che guida

l’applicazione dei singoli principi IAS/IFRS implementano.

Il Regolamento europeo n. 1606, che impone

l’utilizzo delle norme dello IASB per la redazione

dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati,

stabilisce le seguenti date di applicazione delle

norme in parola:

Il Conceptual Framework for Financial Reporting è sovraordinato ai principi IAS/IFRS, definisce il destinatario e le finalità

del bilancio di esercizio, oltre che gli assunti fondamentali e le caratteristiche qualitative che l’informativa di bilancio

deve avere.

Nell’introduzione si specifica che il Framework serve per:

  • assistere il Board nella redazione e revisione degli IFRS;
  • assistere i redattori del bilancio nei casi in cui non vi siano specifici principi contabili relativi a particolari transazioni

o altri eventi o quando un principio contabile consente la scelta tra diverse politiche contabili;

  • assistere tutte le parti interessate nella comprensione e interpretazione dei principi contabili.

Cosa contiene il Conceptual Framework :

A) Finalità del bilancio → Il Conceptual Framework definisce la finalità del bilancio: fornire agli investitori attuali e

potenziali, finanziatori e altri creditori, informazioni utili per prendere decisioni sull’apporto di risorse finanziarie.

  • Tali decisioni si sostanziano in: acquisto, vendita o conservazione di titoli; concessione di prestiti di varia natura;

esercizio dei propri poteri di voto.

  • Si esplicita che le decisioni relative all’azienda si basano su aspettative in merito ai risultati che l’azienda potrà

perseguire in futuro: focus su capacità di generare risorse liquide in futuro piuttosto che sulla consistenza della

situazione patrimoniale e finanziaria di partenza

  • Dare informazioni utili per valutare la gestione da parte del management aziendale delle risorse economiche

dell’impresa (stewardship).

B) L’assunto fondamentale → Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS si basa sull’assunto fondamentale del going

concern (prospettiva di funzionamento).

C) Le caratteristiche qualitative del bilancio → Nel capitolo 2 del Framework sono elencate le caratteristiche che rendono

l’informazione di bilancio utile per gli utilizzatori, distinguendo tra:

Þ CARATTERISTICHE QUALITATIVE FONDAMENTALI:

o Rilevanza: secondo gli IAS/IFRS si sostanzia in elementi di tipo dimensionale (materialità) e funzionale

(capacità dell’informazione di influire sulle decisioni economiche) per fare la differenza nelle decisioni se

hanno valore predittivo, valore di conferma, o entrambi.

o

Rappresentazione fedele : deve tenere conto della sostanza economica piuttosto che considerare solo la

forma legale (prevalenza della sostanza sulla forma).

La rappresentazione fedele viene declinata in:

§ prevalenza della sostanza sulla forma → insufficienza del solo aspetto formale ai fini della

rappresentazione di un fenomeno;

§ completezza → presenza di tutte le informazioni necessarie ad un utilizzatore per comprendere i

fenomeni rappresentati (rispettando la rilevanza);

§ neutralità → assenza di pregiudizio nella selezione o presentazione dell’informazione finanziaria.

La neutralità è supportata dall’esercizio della prudenza. La prudenza richiede cautela nel

formulare giudizi in presenza di condizioni di incertezza. Prudenza significa che attività e ricavi

non devono essere sopravalutati e che passività e costi non devono essere sottovalutati. La

prudenza non deve per altro portare a sottovalutare attività e ricavi e a sopravalutare passività e

costi;

§ assenza di errori → mancanza di errori od omissioni nella descrizione delle operazioni e nel

processo utilizzato per produrre le informazioni.

Þ CARATTERISTICHE QUALITATIVE ULTERIORI:

o Comparabilità: confronto delle informazioni con quelle di altre entità e con quelle della stessa entità in

tempi diversi. La comparabilità implica la costanza nei criteri di valutazione e di rappresentazione delle

operazioni;

o Verificabilità: si ha quando diversi osservatori consapevoli e indipendenti possono raggiungere il consenso

nel ritenere che il bilancio sia rappresentativo fedelmente della realtà;

o Tempestività: informazioni disponibili in tempo per essere in grado di orientare le decisioni degli

utilizzatori del bilancio (non compare nel sistema italiano);

o Comprensibilità: classificazione delle informazioni in modo chiaro e conciso. Le informazioni devono

essere comprensibili per utilizzatori con ragionevole conoscenza dell’attività economica dell’entità e

aventi normale diligenza.

o il

valore attuale , valore attualizzato dei flussi finanziari in entrata o in uscita collegati ad un certo bene

scontato al tasso di sconto d’interesse. Tale valore si ottiene attraverso un calcolo matematico chiamato

“attualizzazione”.

ND06, I principi di determinazione del reddito imponibile secondo le norme fiscali

1. I PRINCIPI FISCALI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Il reddito impiegato per la rilevazione della capacità contributiva e per l’applicazione dell’imposta è il cosiddetto

reddito

imponibile (quindi questa è la grandezza sulla base della quale l’ente impositore richiede l’applicazione dell’aliquota

fiscale). L’aliquota fiscale è la percentuale del reddito che viene prelevato nella forma di imposta.

Il reddito imponibile differisce dal reddito ante imposte indicato nel bilancio di esercizio perché la disciplina fiscale

prevede l’applicazione di regole e criteri per la determinazione del reddito imponibile differenti rispetto a quanto

previsto dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nazionali per la redazione del bilancio di esercizio.

Il reddito ante imposte è il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi di reddito inclusi nello schema

del CE, per questo deve essere determinato applicando le regole del cc e dei principi contabili.

Tali differenze originano quindi dai diversi fini delle due fonti normative:

  • il fine della normativa civilistica (e dei principi contabili) è quello di accertare la consistenza della situazione

patrimoniale della società in una logica prudenziale finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale.

  • il fine della disciplina fiscale è: ( 1 ) porre un argine al criterio della “prudenza” raccomandata dal Codice civile e dai

principi contabili, dal momento che l’esercizio della prudenza a briglia sciolta potrebbe permettere agli

amministratori di azzerare il reddito imponibile di qualsiasi azienda; ( 2 ) limitare la discrezionalità del redattore del

bilancio definendo regole oggettive.

Il tutto sfocia di solito nella determinazione di soglie minime di valutazione, ovvero di una regola esattamente contraria

a quella che orienta le valutazioni di bilancio, per le quali il legislatore – in nome del principio della prudenza – definisce

invece soglie massime di valutazione.

Come si passa dal reddito ante imposte al redito imponibile?

Si devono applicare delle variazioni fiscali che aumentano il reddito prima delle imposte. Variazioni fiscali in aumento

sono applicate per esempio quando un costo inserito nel CE civilistico secondo corrette regole contabili non è in tutto

o in parte deducibile.

Costo deducibile→ quando viene considerato con il segno meno nel calcolo del reddito imponibile (però alcuni costi

non sono in tutto o in parte deducibili: sono corretti nel CE, ma nella dichiarazione dei redditi non valgono);

Ricavo imponibile→ quando concorre alla formazione del reddito imponibile (Nel reddito ante imposte possono esserci

componenti positivi di reddito che seguono le regole civilistiche contabili, ma sono esclusi dalla base imponibile, cioè

non è tassato).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce

che: “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo

all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei

criteri stabili nelle successive disposizioni”.

I principi fiscali di determinazione del reddito imponibile

La determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata nel rispetto delle “norme generali sui componenti del

reddito d’impresa”, previsti dall’art. 109 del TUIR:

Le differenze di valutazione tra

norma civile e fiscale derivano

dalla diversità di obiettivi e finalità

Le disposizioni civilistiche mirano

alla conservazione del capitale e

prevedono che:

  • La valutazione delle voci

deve essere fatta secondo

prudenza (art. 2423 bis);

  • Il costo è il criterio base di

valutazione (art. (2426).

Le disposizioni fiscali

stabiliscono:

  • Valori minimi per i

ricavi e per i proventi;

  • Valori massimi per i

costi e per gli oneri.

a ricavi tassati sono deducibili; i costi riferibili indistintamente ad attività inerenti e non inerenti all’attività

d’impresa sono parzialmente indeducibili.

Per i costi e gli oneri che si riferiscono indistintamente a ricavi o proventi tassati (o esclusi) e a proventi

esenti, come ad esempio le spese generali, la deduzione avviene in proporzione al rapporto tra:

l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi

concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quindi quelli

esenti).

L’inerenza all’attività può essere oggettiva, oppure determinata secondo convenzione dalla norma

tributaria (al fine di limitare la discrezionalità degli amministratori).

In forza di queste presunzioni, per esempio:

  • il costo delle autovetture è considerato inerente (e quindi deducibile) soltanto in parte molto limitata

(salvo alcune eccezioni, come per esempio quelle relative alle aziende che offrono servizi di trasporto con

autista);

  • il costo dei telefoni cellulari è considerato inerente (e quindi deducibile) soltanto nella misura del 50%.

In alcuni casi, a volte anche per esigenze di semplicità, la deducibilità fiscale ispira le valutazioni di natura

civilistica. È quanto accade spesso nella definizione delle aliquote di ammortamento relative ai beni

materiali: le aziende procedono all’ammortamento civilistico utilizzando le aliquote previste dalla norma

fiscale.

2. DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Le maggiori differenze tra norme civili e norme tributarie originano dal diverso trattamento in merito alla deducibilità

dei costi.

Ad esempio, nel caso degli ammortamenti, l’art. 102 del TUIR, co. 1 e 2, prevede che:

  • Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a

partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

  • La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei

coefficienti di ammortamento stabiliti, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per categorie di

beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (ammortamento

ordinario); tali coefficienti sono ridotti della metà nel primo esercizio.

Con riguardo alla svalutazione dei crediti, mentre il codice civile prevede che “i crediti devono essere iscritti secondo il

valore presumibile di realizzazione” (art. 2426 n. 8), cioè al netto della svalutazione eventualmente derivante dal

monitoraggio del grado recuperabilità di ciascun credito, l’Art. 106, co. 1, del TUIR prevede che:

  • Le svalutazioni dei crediti commerciali risultanti in bilancio e non coperti da garanzia assicurativa sono deducibili

in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti stessi.

  • La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti

(ossia del fondo svalutazione e del fondo rischi) ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti esistenti a fine

esercizio.

  • Se in un esercizio la misura delle svalutazioni e degli accantonamenti rilevati in bilancio eccede il 5% dei crediti,

l’eccedenza concorre alla formazione del reddito dell’esercizio stesso.

Secondo le regole fiscali, inoltre, la svalutazione dei crediti è deducibile se risulta da elementi certi e precisi e, in ogni

caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art. 101.5).

Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente, l’impresa deve dimostrare di aver fatto tutto il

possibile per il recupero del credito in sofferenza e occorre inoltre che la perdita: risulti da elementi certi e precisi (R.M.

n. 9/124 del 6.8.76, R.M. n. 16/E del 25/01/2009), abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto

all’ammontare (R.M. n. 9/636 del 13.3.82) e sia definitiva (C.M. n. 39 del 10.5.02).

ND07, Lo stato patrimoniale

1. DISPOSIZIONI NORMATIVE SUGLI SCHEMI DEL BILANCIO CIVILISTICO

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio stabiliscono gli schemi di bilancio da utilizzare

[schemi di bilancio→ modelli di rappresentazione dei valori contabili in termini di struttura dell’informativa (cioè di

criteri di classificazione e aggregazione delle voci), di forma (cioè di modalità espositiva di rappresentazione delle voci)

e di contenuti analitici].

Il Codice Civile, a differenza di quanto previsto dai principi contabili internazionali, disciplina in modo puntuale il

contenuto dei documenti di bilancio, prevedendo schemi rigidi e vincolanti per la redazione dello Stato Patrimoniale

(art. 2424) e del Conto Economico (art. 2425).

Il Codice Civile richiede che negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci siano indicate in modo

separato, secondo un ordine rigoroso e con una precisa classificazione.

L’obbligo per il redattore del bilancio di rispettare gli schemi ha lo scopo di rendere più semplice l’analisi economica,

patrimoniale e finanziaria della società, oltre che consentire il confronto nel tempo e con altre società, garantendo la

chiarezza del bilancio.

L’art. 2423-ter consente alcune deroghe agli schemi obbligatori per favorire la chiarezza:

  • la possibilità di suddividere alcune voci per fornire informazioni più dettagliate, senza però eliminare la voce

complessiva e l'importo corrispondente;

  • la possibilità di raggruppare le voci di importo irrilevante;
  • l’obbligo di aggiungere nuove voci, se non comprese negli schemi (caso raro);
  • l’obbligo di adattare le voci se necessario per la natura dell’attività esercitata dall’impresa (adesempio per alcuni

settori di attività, come le società immobiliari).

L’articolo 2423-ter Cod. Civ. prevede inoltre che:

  • ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico debba essere confrontata con la corrispondente voce

del bilancio del precedente esercizio;

  • siano vietati i compensi di partite.

Gli art. 2435-bis e 2435-ter Cod.Civ. prevedono alcune semplificazioni agli schemi di Stato patrimoniale e Conto

economico per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

L’OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio» integra quanto previsto nel codicecivile fornendo indicazioni

analitiche sul contenuto degli schemi civilistici.

2. I POSSIBILI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE

Lo SP può assumere diverse forme:

3. LA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale può assumere diverse «strutture», cioè diversi criteri di aggregazione / classificazione delle voci:

  • Per destinazione economica: la classificazione segue criteri funzionali (ciò per cui servono), ossia la funzione che

rivestono i beni all’interno della gestione aziendale (ad es. distinguendo i beni destinati a permanere nell’azienda

per un lungo periodo da quelli destinati a consumo/vendita);

  • Per natura: quando le attività sono classificate secondo la loro origine (cosa sono) (es. distinguendo i crediti

derivanti da finanziamento di soci e i crediti verso clienti) e le passività in base al fatto che costituiscono fonti di

finanziamento interne (patrimonio netto) o esterne (debiti);

  • Per liquidità/esigibilità (criterio finanziario): le attività sono classificate in ordine di liquidità e le passività in ordine

di esigibilità (scadenza) (cioè in base alla loro scadenza). Se tale liquidità/esigibilità avviene entro l’anno saranno

classificate come poste correnti altrimenti saranno non correnti.

Questi 3 criteri non sono applicati in maniera pura, in quanto non se ne utilizza uno solo, ma si mescolano tutti e tre.