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Dispensa completa di Bilancio (Ex Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda) con Professoressa Mezzabotta. Appunti presi meticolosamente integrati con slide; ottima per passare la parte teorica dell'esame in maniera eccellente, non serve ricorrere ad altro materiale (Voto: 29).
Tipologia: Dispense
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Il bilancio d’esercizio è un documento di natura economico – finanziaria – patrimoniale predisposto e pubblicato dalle
società di capitali obbligatoriamente in virtù delle leggi dello stato, ma anche delle leggi di natura comunitaria.
Gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale sono prettamente tecnici, hanno una logica che scaturisce
dal metodo della partita doppia e hanno un significato tecnico ben preciso, ma non esistono norme che dicono dove
posizionare le voci nelle tavole.
Stato patrimoniale : l’ordine può essere casuale ma la ripartizione è strettamente tecnica (Es. cassa sta a sinistra, nelle
attività).
Nelle attività si ha ciò che la società possiede sia in termini di beni, sia in termini di diritti.
Da questi schemi prettamente tecnici si possono desumere informazioni non giuridicamente corrette: nella parte
sinistra della tavola di stato patrimoniale c’è, per esempio, la voce fondo svalutazione crediti con segno - , ma dal punto
di vista giuridico questo fondo non è una passività, bensì è una voce che rettifica una corrispondente voce dell’attivo,
quindi dal punto di vista tecnico si alimenta in passivo, ma in realtà è una posta rettificativa dell’attivo. Vedremo come
secondo gli schemi di legge il fondo svalutazione crediti dovrà essere esposto nel lato delle attività ma con segno -.
Dalla parte destra non ci sono solo passività, ma anche il Patrimonio Netto (PN), che dal punto di vista dei segni algebrici
ha il segno - , ma in realtà rappresenta la ricchezza netta della società, ovvero la differenza netta tra il totale del valore
delle attività (beni e diritti) e il totale delle passività (obbligazioni a pagare). Anche il patrimonio netto, però, di fatto è
una passività, in quanti si tratta del debito ultimo che la società ha nei confronti dei propri soci.
Conto economico : lato con segno + ha i costi e quello con segno – ha i ricavi; questo perché i costi corrispondono a
condizioni produttive che entrano e i ricavi a condizioni produttive economiche che escono. Un'altra spiegazione può
essere che ricavi – costi genera un risultato economico netto (utile o perdita), se la società ha un utile allora ha creato
ricchezza, ma la ricchezza netta della società è espressa dal patrimonio netto, che si trova sul lato negativo dello SP e
ha quindi segno negativo; i ricavi, che incrementano la ricchezza hanno quindi segno negativo (incrementando così il
patrimonio netto), mentre i costi hanno segno positivo e decrementano quindi il PN.
Il bilancio di esercizio secondo il codice civile italiano è composto da 4 componenti:
ricavi con segno +, per favorire l’interesse dei fruitori esterni del bilancio);
informazioni minimali che devono essere inserite nella nota integrativa affinchè il bilancio abbia valenza legale;
è entrato e quanto ne è uscito durante il funzionamento della società;
dimensioni della società di capitali:
o Relazione sulla gestione : art 2428cc, da un corredo in senso quantitativo e qualitativo sulla gestione
della società, ma fa anche delle previsioni sul futuro, ovvero fa delle considerazioni sui rischi legati alla
gestione;
o Relazione della società di revisione : le SPA devono essere sottoposte a revisione legale, ovvero devono
avere un revisore legale, che è un professionista esterno che deve controllare che gli amministratori,
nel redigere il bilancio, abbiano rispettato le leggi e i principi contabili relativi alla predisposizione di
bilancio (il revisore legale è indipendente dalla società, ma è scelto dai soci e pagato dalla società);
o Relazione del collegio sindacale : la presenza del collegio sindacale è obbligatoria per le società di
capitali. L’attività del collegio sindacale può essere rimandata a un solo sindaco o a un collegio di sindaci
(può essere di 3 o 5 membri), che è un organo della società che controlla che la società e i suoi
amministratori rispettino tutte le leggi dello stato (non solo quelle riguardanti il bilancio). I sindaci sono
Il risultato economico d’esercizio influenza direttamente il Patrimonio netto, ma queste non sono le uniche variazioni
che questo subisce. La variazione del Patrimonio Netto può essere infatti divisa in tre parti:
a) variazione del Patrimonio Netto estranea alla gestione (es. aumento del capitale, pagamento dei dividendi a favore
dei soci in qualità di soci…);
b) altri elementi del risultato economico complessivo, rappresentato dai componenti di reddito non riflessi nel Conto
Economico, definiti in ambito internazionale “Other Comprehensive Income” (secondo i principi contabili internazionale
si possono utilizzare, per alcune voci di bilancio, dei metodi di misurazione del valore di attività e passivita patrimoniali,
che nel codice civile, e quindi nei principi contabili italiani, non sono ammessi);
c) risultato economico di esercizio, riflesso nel Conto Economico, definiti in ambito internazionale “Net Income”.
Nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali o statunitensi:
Netto»);
Questi due prospetti non sono obbligatori nella normativa nazionale.
Tra gli obiettivi del bilancio è necessario aggiungere la tendenza, ormai affermatasi a opera di numerose aziende in tutto
il mondo, a riferire anche in merito ai risultati non finanziari. In Italia vi è stato un importante intervento normativo (D.
Lgs. 254/2016), che per un ampio numero di aziende (solo quotate), che soddisfano i requisiti per essere considerati
enti di interesse pubblico, ha creato l’obbligo alla rendicontazione non finanziaria (DNF, «Dichiarazione Non
Finanziaria») su base periodica. Si tratta di:
progresso della società civile di cui sono parte, anche al di là della produzione di ricchezza.
“Bilancio Integrato”.
Secondo l’OIC 11 (par. 22) sono destinatari primari del bilancio
«coloro che forniscono risorse finanziare all’impresa:
investitori, finanziatori e altri creditori».
Creditori, finanziatori e investitori non esauriscono la lista dei destinatari del bilancio, che si estende a comprendere
tutti i soggetti potenzialmente interessati a capire le condizioni economico-finanziarie dell’azienda.
→ L’impianto normativo nazionale sembra orientato a privilegiare gli interessi del creditore (enfasi sul principio di
prudenza, rinvio a ND04), mentre quello internazionale è più rivolto agli investitori (attuali e potenziali), rinvio a ND05.
Quindi non solo il modo di rappresentare i valori, ma anche i metodi di valutazione richiesti dalla legge dello stato e dai
principi contabili nazionali sono volti innanzitutto a tutelare i terzi creditori.
L’imposizione di un obbligo informativo a carico delle società deve bilanciare:
esigenze conoscitive dei creditori, degli azionisti e di tutti gli altri utenti.
A seconda della specifica situazione aziendale cambia la quantità, il tipo e la frequenza delle informazioni che devono
essere fornite ai destinatari del bilancio (Es. alle società che operano nel settore della difesa viene data facoltà di non
pubblicare alcune delle informazioni che sono obbligatorie per tutti gli altri) Per garantire la funzione informativa verso
l’esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria affidata a:
Il bilancio di esercizio può essere redatto secondo norme differenti, guardando all’Italia abbiamo soggetti che adottano
il bilancio civilistico e altri che invece devono o possono adottare il bilancio IAS – IFRS (principalmente società quotate).
Il bilancio civilistico è però modulare, dipende infatti dalle categorie dimensionali delle società di capitali: maggiori sono
le dimensioni della società, maggiore è il grado di dettaglio richiesto dal legislatore. Ci sono delle norme specifiche che
regolano ciò:
(*) Il trasferimento da una categoria dimensionale all’altra è obbligatorio, in base al Codice civile, quando almeno due
dei limiti qui citati sono superati per due esercizi consecutivi e comporta l’adeguamento del modello di bilancio da
adottare.
La base normativa per la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali secondo i principi nazionali è costituita
dagli artt. 2423 - 2435 ter del Codice Civile. In aggiunta, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC):
Board);
I principi contabili emanati dall’OIC:
rinvia implicitamente a regole tecniche per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo;
Le società quotate hanno come riferimento – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili in
sostituzione dei principi contabili nazionali:
Tali principi devono essere utilizzati sia per la redazione del bilancio di esercizio individuale, sia per quello consolidato
di gruppo (rinvio ND20).
Limiti dimensionali previsti dalla normativa
nazionale in merito al modello di bilancio (*):
«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio».
La clausola esprime due prescrizioni:
“risultato economico dell’esercizio”;
Chiarezza→ la forma di esposizione dev’essere tale da permettere agli stakeholder di comprendere i contenuti, il
legislatore impone in particolare gli schemi di bilancio.
destinatario (che si assume essere, comunque, un lettore qualificato).
ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
raggruppamento di voci; l’obbligo di inserimento di nuove voci;
Tale imposizione legislativa ha il duplice obiettivo di perseguire la standardizzazione dei bilanci e di consentire
comparazioni dei bilanci nello spazio e nel tempo.
Rappresentazione veritiera → Non esiste una verità oggettiva e assoluta delle informazioni contabili. Il bilancio deve
essere veritiero rispetto a:
informazioni affidabili ai lettori del bilancio.
Il concetto della rappresentazione veritiera riguarda innanzitutto i criteri di valutazione:
principi contabili, che sono indirizzati verso l’obiettivo di pervenire a una reale rappresentazione della dinamica
economica, ferma restando l’ineliminabile discrezionalità tecnica.
Correttezza → La correttezza presuppone il rispetto di tutto il complesso sistema di norme e di prescrizioni, definito dagli
altri articoli di legge e dai principi contabili che disciplinano il bilancio.
La correttezza interessa tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio:
realizzate con l’esterno, secondo i principi cardine della prudenza e della competenza e nel rispetto di tutte le
altre regole che sono alla base delle valutazioni, dalla correttezza dei calcoli numerici, alla neutralità della
valutazione;
Finanziario;
bilancio, raccolte nella Nota Integrativa.
Il concetto di correttezza si sostanzia pertanto in quattro aspetti:
correttezza aritmetica (sempre);
correttezza economica (riguardo all’attendibilità e alla coerenza dei dati con la situazione effettiva dell’impresa);
onestà e neutralità nel processo di costruzione del bilancio (comunicazione dei dati in modo non deviante né
ingannevole, detto in termini giuridici: «in buona fede»);
nella veridicità).
III→ Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
IV→ «Non occorre (non è necessario!) rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.»
Es. il metodo di valutazione dei crediti stabilito dalle norme dello stato si chiama metodo del costo ammortizzato sulla base del
tasso di interesse effettivo; qualora gli amministratori ritenessero che l’applicazione di questo metodo sia irrilevante per i lettori del
bilancio, possono applicare il valore nominale.
V→ Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato.
Obbligo di derogare!
La deroga quindi: ha carattere di eccezionalità; è obbligatoria; è estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di
esercizio; comporta un obbligo di giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa; comporta un
obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuibile.
Art. 2423 IV comma
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi
in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno
dato attuazione alla presente disposizione.
Rilevante → importante per i portatori di interesse che leggono il bilancio per prendere decisioni.
Art. 2423 – ter V comma
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere
adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella
nota integrativa.
Il principio di prudenza prevede che:
L’esigenza di prudenza porta a una valutazione asimmetrica delle perdite presunte, che devono essere inserite nel
calcolo del risultato di esercizio, e degli utili presumibili, che non possono entrare a far parte del risultato, in quanto non
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
Il rispetto della prudenza non deve però sconfinare in un’arbitraria riduzione del risultato di esercizio.
Il principio di prudenza esprime anche l’atteggiamento che il redattore del bilancio deve tenere nei confronti delle
valutazioni dei valori patrimoniali: in presenza di dubbio in sede di valutazione, viene iscritto il minor valore positivo per
le attività e il maggior valore negativo per le passività.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio per determinare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico di esercizio definiti in base all’ipotesi di continuazione dell’attività (funzionamento).
Pertanto, nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di
reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento
del bilancio. Non si tratta tuttavia di una presunzione “assoluta” e immutabile.
Nell’esposizione in bilancio occorre privilegiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali, nel caso i primi si
discostino dai secondi.
Per ciascuna operazione o fatto aziendale, è pertanto indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso
qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.).
Un esempio di questo principio è rappresentato dai contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine: la società si
pone di fronte ad una controparte e sottoscrive (oggi) un contratto che prevede che la società stessa venda un oggetto alla
controparte ad un determinato prezzo, stabilendo però di riacquistare l’oggetto tra tot tempo ad un prezzo più alto; la forma
giuridica di questo contratto di compravendita con obbligo di retrocessione è data da una vendita e poi da un acquisto, mentre
nella sostanza è la ricerca di un finanziamento.
Un altro esempio è il trattamento contabile del leasing finanziario. In questo caso l’utilizzatore, pur non essendo il proprietario dal
punto di vista formale, nella sostanza, finisce per sostenere tutti i rischi relativi alla perdita di valore del bene, rappresentandone in
fin dei conti il proprietario sostanziale.
Nel rispetto di questo stato di fatto, i principi contabili internazionali prevedono che le operazioni di leasing finanziario siano
contabilmente equiparate ad operazioni di compravendita accompagnate da operazioni di indebitamento: il bene acquisito in
leasing viene iscritto nello Stato Patrimoniale dell’utilizzatore, che iscrive in contropartita un debito nei confronti della società di
leasing tra le proprie passività.
Ad oggi il legislatore italiano non ha recepito questa soluzione contabile e prevede che i beni in leasing non siano iscritti nello Stato
Patrimoniale dell’utilizzatore. Nello stesso tempo ha previsto l’obbligo di esporre nella Nota Integrativa (al punto 22) tutte le
informazioni necessarie per rap- presentare le operazioni di leasing in modo analogo a come prescritto dai principi contabili
internazionali.
Il principio di competenza esprime il principio impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce
il bilancio.
Tale principio prevede che:
dei servizi a cui si riferiscono;
E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano:
immediato;
pagamenti e gli
incassi che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita.
Poiché nel corso dell’esercizio i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cui si registra la manifestazione
numeraria, in sede di chiusura è necessario effettuare alcune scritture di integrazione e rettifica al fine di assicurare
l’applicazione del principio di competenza.
I ricavi devono essere riconosciuti e sono pertanto di competenza dell’esercizio quando si verificano le seguenti 2
condizioni:
momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono stati resi e sono
fatturabili.
I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Tale correlazione si realizza:
mediante metodi convenzionali – al valore dei ricavi di vendita);
di una associazione diretta con i ricavi (es. ammortamento);
pluriennale del bene cui si riferiscono (es. il valore di una immobilizzazione della quale a un certo momento si riconosce
estinta, per qualsiasi ragione, l’utilità futura).
Es. sulla competenza : in data 31/05/X si paga una rata posticipata del mutuo, quota capitale 1000 euro, quota interessi 600 euro.
La manifestazione numeraria si ha alla fine, ma il 31/12/X – 1 a prescindere dal fatto che l’azienda non abbia ancora pagato i costi,
ma li paghi nell’esercizio successivo, il principio di competenza ci dice che a prescindere dai movimenti di cassa dobbiamo registrare
la quota di costi di competenza dell’esercizio tramite i ratei!
Altro esempio tipico sulla competenza è l’ammortamento, processo che si ha proprio per rispettare il principio di competenza.
C’è un caso in cui principio di competenza e prudenza agiscono insieme: gli eventi successivi alla chiusura.
L’imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del
medesimo, rafforza il postulato della prudenza.
Possono verificarsi due tipi di fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio
di esercizio da parte degli amministratori:
I. fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano
solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio (fatti
successivi che devono essere recepiti nel bilancio). Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne
deve dare informazione nella nota integrativa;
Es. credito non riscorro su cui c’erano già forti dubbi sulla capacità del debitore di pagare.
II. fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e che determinano i presupposti
per una riduzione di valore o per una perdita che non deve essere imputata all’esercizio chiuso. Questi fatti, pur
determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, devono essere considerati di
In Italia, in sostituzione dei principi contabili nazionali, le Società quotate (e loro controllate) hanno come riferimento
per la preparazione del bilancio – oltre alle norme di legge – un diverso insieme di principi contabili: gli International
Accounting Standards (IAS) e gli International Financial Reporting Standards (IFRS) (e relative interpretazioni,
denominate SIC e IFRIC).
Ci sono due norme importanti che riguardano gli IAS/IFRS:
efficacie questo sistema, sono stati resi obbligatori (in Italia) gli IAS/IFRS per le società quotate (però anche molte
società non quotate li adottano per loro scelta).
Le società quotate sui mercati italiani, non solo devono predisporre il bilancio consolidato, ma devono
predisporre anche il proprio bilancio di esercizio (solo il bilancio di esercizio conta di fronte ai soci per la
distribuzione dei dividendi).
Gli IAS/IFRS sono emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB). Successivamente, per entrare in vigore
nella UE, essi devono essere assoggettati a omologa (il c.d. endorsement) tramite apposito Regolamento dall’Unione
Europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione. Il
Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri e non presuppone un atto legislativo dei singoli Stati membri per
entrare in vigore in ciascuno di essi, a differenza delle Direttive.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 145 del 2018 (cd. «Legge di bilancio 2019»), dal 1° gennaio 2019,
i soggetti
obbligati all’adozione dei principi contabili internazionali (sia per il bilancio individuale sia per il bilancio consolidato)
sono sostanzialmente le società quotate in un mercato regolamentato.
Gli IAS/IFRS a differenza dei principi italiani ha il Conceptual framework, che delinea gli obiettivi e i concetti fondamentali
che guidano il processo di redazione e pubblicazione del bilancio. Il Conceptual Framework è un documento in cui viene
riassunta la filosofia dello IASB, ovvero la modalità con cui lo IASB prende le sue decisioni.
Formalmente, il Framework non è un principio contabile ma costituisce l’impianto concettuale di fondo che guida
l’applicazione dei singoli principi IAS/IFRS implementano.
Il Regolamento europeo n. 1606, che impone
l’utilizzo delle norme dello IASB per la redazione
dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati,
stabilisce le seguenti date di applicazione delle
norme in parola:
Il Conceptual Framework for Financial Reporting è sovraordinato ai principi IAS/IFRS, definisce il destinatario e le finalità
del bilancio di esercizio, oltre che gli assunti fondamentali e le caratteristiche qualitative che l’informativa di bilancio
deve avere.
Nell’introduzione si specifica che il Framework serve per:
o altri eventi o quando un principio contabile consente la scelta tra diverse politiche contabili;
Cosa contiene il Conceptual Framework :
A) Finalità del bilancio → Il Conceptual Framework definisce la finalità del bilancio: fornire agli investitori attuali e
potenziali, finanziatori e altri creditori, informazioni utili per prendere decisioni sull’apporto di risorse finanziarie.
esercizio dei propri poteri di voto.
perseguire in futuro: focus su capacità di generare risorse liquide in futuro piuttosto che sulla consistenza della
situazione patrimoniale e finanziaria di partenza
dell’impresa (stewardship).
B) L’assunto fondamentale → Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS si basa sull’assunto fondamentale del going
concern (prospettiva di funzionamento).
C) Le caratteristiche qualitative del bilancio → Nel capitolo 2 del Framework sono elencate le caratteristiche che rendono
l’informazione di bilancio utile per gli utilizzatori, distinguendo tra:
o Rilevanza: secondo gli IAS/IFRS si sostanzia in elementi di tipo dimensionale (materialità) e funzionale
(capacità dell’informazione di influire sulle decisioni economiche) per fare la differenza nelle decisioni se
hanno valore predittivo, valore di conferma, o entrambi.
o
Rappresentazione fedele : deve tenere conto della sostanza economica piuttosto che considerare solo la
forma legale (prevalenza della sostanza sulla forma).
La rappresentazione fedele viene declinata in:
§ prevalenza della sostanza sulla forma → insufficienza del solo aspetto formale ai fini della
rappresentazione di un fenomeno;
§ completezza → presenza di tutte le informazioni necessarie ad un utilizzatore per comprendere i
fenomeni rappresentati (rispettando la rilevanza);
§ neutralità → assenza di pregiudizio nella selezione o presentazione dell’informazione finanziaria.
La neutralità è supportata dall’esercizio della prudenza. La prudenza richiede cautela nel
formulare giudizi in presenza di condizioni di incertezza. Prudenza significa che attività e ricavi
non devono essere sopravalutati e che passività e costi non devono essere sottovalutati. La
prudenza non deve per altro portare a sottovalutare attività e ricavi e a sopravalutare passività e
costi;
§ assenza di errori → mancanza di errori od omissioni nella descrizione delle operazioni e nel
processo utilizzato per produrre le informazioni.
o Comparabilità: confronto delle informazioni con quelle di altre entità e con quelle della stessa entità in
tempi diversi. La comparabilità implica la costanza nei criteri di valutazione e di rappresentazione delle
operazioni;
o Verificabilità: si ha quando diversi osservatori consapevoli e indipendenti possono raggiungere il consenso
nel ritenere che il bilancio sia rappresentativo fedelmente della realtà;
o Tempestività: informazioni disponibili in tempo per essere in grado di orientare le decisioni degli
utilizzatori del bilancio (non compare nel sistema italiano);
o Comprensibilità: classificazione delle informazioni in modo chiaro e conciso. Le informazioni devono
essere comprensibili per utilizzatori con ragionevole conoscenza dell’attività economica dell’entità e
aventi normale diligenza.
valore attuale , valore attualizzato dei flussi finanziari in entrata o in uscita collegati ad un certo bene
Il reddito impiegato per la rilevazione della capacità contributiva e per l’applicazione dell’imposta è il cosiddetto
reddito
imponibile (quindi questa è la grandezza sulla base della quale l’ente impositore richiede l’applicazione dell’aliquota
fiscale). L’aliquota fiscale è la percentuale del reddito che viene prelevato nella forma di imposta.
Il reddito imponibile differisce dal reddito ante imposte indicato nel bilancio di esercizio perché la disciplina fiscale
prevede l’applicazione di regole e criteri per la determinazione del reddito imponibile differenti rispetto a quanto
previsto dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nazionali per la redazione del bilancio di esercizio.
Il reddito ante imposte è il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi di reddito inclusi nello schema
del CE, per questo deve essere determinato applicando le regole del cc e dei principi contabili.
Tali differenze originano quindi dai diversi fini delle due fonti normative:
patrimoniale della società in una logica prudenziale finalizzata a garantire l’integrità del capitale sociale.
principi contabili, dal momento che l’esercizio della prudenza a briglia sciolta potrebbe permettere agli
amministratori di azzerare il reddito imponibile di qualsiasi azienda; ( 2 ) limitare la discrezionalità del redattore del
bilancio definendo regole oggettive.
Il tutto sfocia di solito nella determinazione di soglie minime di valutazione, ovvero di una regola esattamente contraria
a quella che orienta le valutazioni di bilancio, per le quali il legislatore – in nome del principio della prudenza – definisce
invece soglie massime di valutazione.
Come si passa dal reddito ante imposte al redito imponibile?
Si devono applicare delle variazioni fiscali che aumentano il reddito prima delle imposte. Variazioni fiscali in aumento
sono applicate per esempio quando un costo inserito nel CE civilistico secondo corrette regole contabili non è in tutto
o in parte deducibile.
Costo deducibile→ quando viene considerato con il segno meno nel calcolo del reddito imponibile (però alcuni costi
non sono in tutto o in parte deducibili: sono corretti nel CE, ma nella dichiarazione dei redditi non valgono);
Ricavo imponibile→ quando concorre alla formazione del reddito imponibile (Nel reddito ante imposte possono esserci
componenti positivi di reddito che seguono le regole civilistiche contabili, ma sono esclusi dalla base imponibile, cioè
non è tassato).
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce
che: “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei
criteri stabili nelle successive disposizioni”.
I principi fiscali di determinazione del reddito imponibile
La determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata nel rispetto delle “norme generali sui componenti del
reddito d’impresa”, previsti dall’art. 109 del TUIR:
Le differenze di valutazione tra
norma civile e fiscale derivano
dalla diversità di obiettivi e finalità
Le disposizioni civilistiche mirano
alla conservazione del capitale e
prevedono che:
deve essere fatta secondo
prudenza (art. 2423 bis);
valutazione (art. (2426).
Le disposizioni fiscali
stabiliscono:
ricavi e per i proventi;
costi e per gli oneri.
a ricavi tassati sono deducibili; i costi riferibili indistintamente ad attività inerenti e non inerenti all’attività
d’impresa sono parzialmente indeducibili.
Per i costi e gli oneri che si riferiscono indistintamente a ricavi o proventi tassati (o esclusi) e a proventi
esenti, come ad esempio le spese generali, la deduzione avviene in proporzione al rapporto tra:
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quindi quelli
esenti).
L’inerenza all’attività può essere oggettiva, oppure determinata secondo convenzione dalla norma
tributaria (al fine di limitare la discrezionalità degli amministratori).
In forza di queste presunzioni, per esempio:
(salvo alcune eccezioni, come per esempio quelle relative alle aziende che offrono servizi di trasporto con
autista);
In alcuni casi, a volte anche per esigenze di semplicità, la deducibilità fiscale ispira le valutazioni di natura
civilistica. È quanto accade spesso nella definizione delle aliquote di ammortamento relative ai beni
materiali: le aziende procedono all’ammortamento civilistico utilizzando le aliquote previste dalla norma
fiscale.
Le maggiori differenze tra norme civili e norme tributarie originano dal diverso trattamento in merito alla deducibilità
dei costi.
Ad esempio, nel caso degli ammortamenti, l’art. 102 del TUIR, co. 1 e 2, prevede che:
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
coefficienti di ammortamento stabiliti, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per categorie di
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (ammortamento
ordinario); tali coefficienti sono ridotti della metà nel primo esercizio.
Con riguardo alla svalutazione dei crediti, mentre il codice civile prevede che “i crediti devono essere iscritti secondo il
valore presumibile di realizzazione” (art. 2426 n. 8), cioè al netto della svalutazione eventualmente derivante dal
monitoraggio del grado recuperabilità di ciascun credito, l’Art. 106, co. 1, del TUIR prevede che:
in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti stessi.
(ossia del fondo svalutazione e del fondo rischi) ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti esistenti a fine
esercizio.
l’eccedenza concorre alla formazione del reddito dell’esercizio stesso.
Secondo le regole fiscali, inoltre, la svalutazione dei crediti è deducibile se risulta da elementi certi e precisi e, in ogni
caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (art. 101.5).
Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente, l’impresa deve dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per il recupero del credito in sofferenza e occorre inoltre che la perdita: risulti da elementi certi e precisi (R.M.
n. 9/124 del 6.8.76, R.M. n. 16/E del 25/01/2009), abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto
all’ammontare (R.M. n. 9/636 del 13.3.82) e sia definitiva (C.M. n. 39 del 10.5.02).
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio stabiliscono gli schemi di bilancio da utilizzare
[schemi di bilancio→ modelli di rappresentazione dei valori contabili in termini di struttura dell’informativa (cioè di
criteri di classificazione e aggregazione delle voci), di forma (cioè di modalità espositiva di rappresentazione delle voci)
e di contenuti analitici].
Il Codice Civile, a differenza di quanto previsto dai principi contabili internazionali, disciplina in modo puntuale il
contenuto dei documenti di bilancio, prevedendo schemi rigidi e vincolanti per la redazione dello Stato Patrimoniale
(art. 2424) e del Conto Economico (art. 2425).
Il Codice Civile richiede che negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci siano indicate in modo
separato, secondo un ordine rigoroso e con una precisa classificazione.
L’obbligo per il redattore del bilancio di rispettare gli schemi ha lo scopo di rendere più semplice l’analisi economica,
patrimoniale e finanziaria della società, oltre che consentire il confronto nel tempo e con altre società, garantendo la
chiarezza del bilancio.
L’art. 2423-ter consente alcune deroghe agli schemi obbligatori per favorire la chiarezza:
complessiva e l'importo corrispondente;
settori di attività, come le società immobiliari).
L’articolo 2423-ter Cod. Civ. prevede inoltre che:
del bilancio del precedente esercizio;
Gli art. 2435-bis e 2435-ter Cod.Civ. prevedono alcune semplificazioni agli schemi di Stato patrimoniale e Conto
economico per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.
L’OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio» integra quanto previsto nel codicecivile fornendo indicazioni
analitiche sul contenuto degli schemi civilistici.
Lo SP può assumere diverse forme:
Lo Stato Patrimoniale può assumere diverse «strutture», cioè diversi criteri di aggregazione / classificazione delle voci:
rivestono i beni all’interno della gestione aziendale (ad es. distinguendo i beni destinati a permanere nell’azienda
per un lungo periodo da quelli destinati a consumo/vendita);
derivanti da finanziamento di soci e i crediti verso clienti) e le passività in base al fatto che costituiscono fonti di
finanziamento interne (patrimonio netto) o esterne (debiti);
di esigibilità (scadenza) (cioè in base alla loro scadenza). Se tale liquidità/esigibilità avviene entro l’anno saranno
classificate come poste correnti altrimenti saranno non correnti.
Questi 3 criteri non sono applicati in maniera pura, in quanto non se ne utilizza uno solo, ma si mescolano tutti e tre.