IL TAR LAZIO CONFERMA LA NON OBBLIGATORIETA’ DEL VACCINO CONTRO IL COVID. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 8446/2021

25.08.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: VACCINO COVID 19 NON OBBLIGATORIO TAR LAZIO

INDICE

1) PREMESSA

2) IL FATTO;

3) IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

PREMESSA

Con una sentenza, passata un po' in sordina, il Tar Lazio - occupandosi, in realtà,  di altra questione -  ha confermato il principio della non obbligatorietà, attuale, della vaccinazione contro il Covid 19.-

[2]

IL FATTO

Con il ricorso in commento, alcuni soggetti, collettivamente come associazione e singolarmente, paventando immediato pericolo per la propria salute, impugnavano:

  • in via principale, il piano strategico nazionale dei vaccini per la lotta al COVID 19;
  • in via secondaria, gli atti della Commissione UE con cui si autorizza l'immissione in commercio di vaccini per il contrasto al COVID (ossia: Pfizer, Moderna ed Astrazeneca), i piani regionali delle suddette vaccinazioni e la determinazione della Agenzia delle dogane legata all'ingresso dei suddetti vaccini.-

[3]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR

Il Collegio laziale, evidenziando alcune lacune "strutturali" del ricorso[1], lo rigettava, stabilendo che non vi era prova del concreto pericolo, derivante dall'esecuzione degli atti impugnati, nei confronti dei ricorrenti, in quanto:

  • risulterebbe infatti sufficiente, onde evitare i paventati pericoli per la propria salute, non prenotarsi per la prima delle due previste dosi. Ciò nella assorbente considerazione per cui la somministrazione del vaccino è facoltativa e non obbligatoria nei riguardi dei ricorrenti medesimi;
  • l'utilità sperata (evitare pericoli per la propria salute) potrebbe essere egualmente raggiunta anche senza la necessaria previa eliminazione dei provvedimenti qui specificamente impugnati;
  • in una complementare prospettiva, dall'eventuale accoglimento, non solo i ricorrenti non ricaverebbero alcuna utilità specifica ma, anzi, un danno irreparabile si produrrebbe per quella (di sicuro non irrilevante) fetta della popolazione che invece - anche per "dovere civico" e senso del bene comune - intende ancora sottoporsi alla vaccinazione onde efficacemente combattere la pandemia in atto.-

[4]

CONCLUSIONI

In un periodo molto caldo sul tema, la sentenza in commento conferma, come detto per inciso, la non obbligatorietà del vaccino contro il Covid19 - al momento tale prevista dalla legge 76/2021 solo per alcune categoria sanitarie e para sanitarie - pur evidenziando come - attraverso quella che si potrebbe definire una "moral suasion" amministrativa - ci siano dei doveri civici, il bene supremo della collettività, strumentali rispetto ad una efficace lotta al virus.-


[1] In particolare:

  • Il difetto di giurisdizione amministrativa nell'impugnazione di provvedimenti della Commissione Europea;
  • La mancata evocazione in giudizio degli Enti (Agenzia delle Dogane e Regioni) i cui provvedimenti venivano impugnati;
  • La mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato;
  • Il difetto degli elementi per poter definire i ricorrenti, collettivamente, come una associazione, titolare di interessi diffusi e sovra individuali.-

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